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Energia condivisa: regole e opportunità

comunità energetiche
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Il GSE ha pubblicato le nuove regole per accedere agli incentivi per gruppi di auto-consumatori e comunità di energia rinnovabile. Che rappresentano una risposta alla crescente necessità di energia verde.

Il Gestore dei servizi energetici (GSE) ha pubblicato l’11 aprile le nuove regole per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, rivolte ai gruppi di auto-consumatori e alle comunità di energia rinnovabile. L’aggiornamento – che illustra le regole tecniche della delibera 318/2020/R/eel e del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 16 settembre 2020 – recepisce le modifiche al quadro normativo e regolatorio e gli esiti della consultazione pubblica promossa dallo stesso GSE nei mesi di marzo e aprile 2021, con lo scopo di perfezionare alcuni aspetti delle suddette regole.

Le regole per condividere l’energia rinnovabile

I cittadini, le attività commerciali e gli enti territoriali possono associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l’energia elettrica necessaria al loro consumo, condividendola. Questa energia elettrica condivisa beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.
Le tipologie di beneficiari sono due.

  • Il gruppo di auto-consumatori: almeno due produttori e auto-consumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso condominio o edificio e agiscono collettivamente, in virtù di un accordo privato;
  • la comunità energetica: un soggetto giuridico, che può essere controllato da persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione della Comunità. Il suo obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Il contesto normativo di riferimento è il decreto Milleproroghe (convertito in legge il 28 febbraio 2020) che ha definito, all’articolo 42bis, modalità e condizioni per l’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità di energia rinnovabile prodotta da impianti di piccola taglia. Il Milleproroghe riservava tale meccanismo ai nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili con potenza complessiva non superiore ai 200kW, che fossero entrati in esercizio a decorrere dal 1 marzo 2020 ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva UE 2018/2001. Il decreto legislativo 199/2021 sulla promozione di energia da fonti rinnovabili ha previsto che tale disciplina continui ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi provvedimenti che Ministero della Transizione ecologica e dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) adotteranno.

Quali fonti di energia sono incentivate

Il documento del GSE precisa che all’incentivazione può accedere “un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza per tale produzione esclusivamente l’energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas. Gli impianti di produzione ibridi non possono invece accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa. Possono, tuttavia, accedere al servizio anche impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad esempio per la fase di avviamento dei motori) ma per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%. All’interno delle configurazioni ammesse possono essere presenti anche più impianti aventi produttori diversi fra loro e non necessariamente coincidenti con uno dei clienti finali. La potenza massima di ciascun impianto non può però superare i 200 kW”.

Sin, discariche e cave esaurite e ripristinate

Sono esclusi dagli incentivi gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole. “Tale divieto, tuttavia, non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale o su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni. Per impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra si intende un impianto i cui moduli non sono fisicamente installati su fabbricati accatastati o su serre, barriere acustiche, fabbricati rurali, pergole, tettoie e pensiline, anche non accatastati”.
Secondo l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) i prossimi anni vedranno un forte incremento nella produzione e nell’utilizzo diretto di energia rinnovabile, spinto dall’aumento del costo dell’energia fossile, dall’obiettivo europeo del 32% di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 e dal divieto di auto a benzina e diesel a partire dal 2035. Le comunità energetiche rappresentano una risposta alla crescente necessità di energia verde. Fare chiarezza su come funziona una comunità energetica, sottolinea Enea, “è utile per le amministrazioni pubbliche perché permette di assicurare vantaggi ai cittadini, è importante per le imprese che vogliono risparmiare sui costi energetici, è essenziale per le aziende che offrono tecnologie di efficientamento energetico”.

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