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Approvate le Direttive europee su rinnovabili ed efficienza energetica

direttiva energia rinnovabile
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Il 14 settembre il Parlamento europeo ha approvato la riforma delle Direttive in materia di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica. Che innalzano gli obiettivi sull’utilizzo di energia green ma puntano anche al contenimento dei consumi.

È appena stata approvata dal Parlamento europeo (con 469 voti favorevoli, 93 contrari e 82 astensioni) la riforma delle due direttive di riferimento per il settore energetico: la Renewable Energy Directive sulle fonti rinnovabili e la Energy Efficiency Directive contenente le misure di efficienza energetica. Per quanto riguarda le fonti rinnovabili si innalza significativamente il nuovo target sull’utilizzo, che dovrà raggiungere il 45% dei consumi finali di energia al 2030 (attualmente è al 32%); stesso obiettivo sostenuto dalla Commissione Ue nel Piano REPowerEU. Nell’ambito di questo obiettivo, ciascun Stato membro dovrà raggiungere almeno il 5% di nuova capacità di energia rinnovabile installata come tecnologia innovativa. Inoltre, per aumentare la flessibilità e i servizi di bilanciamento, gli Stati membri stabiliscono un target indicativo per le tecnologie di storage. Allo stesso modo, gli Stati membri dovranno fissare entro il 2030 un obiettivo di riduzione di almeno il 5% del picco della domanda di energia elettrica.

Sospesi molti incentivi pubblici all’energia da biomassa

Per l’energia da biomassa, annoverata tra le fonti rinnovabili, si è deciso il blocco di ogni incentivo pubblico qualora provenga da tronchi di sega, tronchi di impiallacciatura, ceppi e radici, dall’incenerimento di rifiuti (se sono previsti obblighi di raccolta differenziata e se la gerarchia dei rifiuti non è rispettata). Entro il 2026 la Commissione dovrà presentare una relazione sull’impatto del sostegno dei programmi degli Stati membri per la biomassa, in materia di biodiversità, clima, ambiente e sulle possibili distorsioni di mercato. Più precisamente, dal 2027 i sostegni nazionali alla produzione di energia elettrica da biomassa forestale negli impianti di sola elettricità saranno possibili solo se l’energia viene prodotta in una regione individuata in un piano territoriale di transizione giusta; è prevista la cattura e lo stoccaggio di CO2; è prodotta da impianti già in esercizio all’entrata in vigore della direttiva aggiornata e per i quali non sono possibili modifiche per mancanza dell’infrastruttura e delle condizioni della domanda. Affinché i combustibili derivati da biomassa legnosa primaria contribuiscano agli obiettivi di energia rinnovabile, il loro consumo non deve superare la quota consumata tra il 2017 e il 2022. Inoltre, le emissioni di gas a effetto serra imputabili all’uso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa dovranno diminuire di almeno il 70% per gli impianti che avviano le operazioni dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e di almeno l’85% per gli impianti che entrano in attività dal 1 gennaio 2026.

Nuovi obiettivi per la cooperazione tra gli Stati

Tra le misure di rilievo, la previsione di obiettivi minimi nazionali per la stipula di accordi tra Stati membri per la realizzazione di progetti congiunti per la produzione di energia rinnovabile. Nel dettaglio, entro il 31 dicembre 2025 tutti gli Stati membri dovranno sviluppare almeno due progetti congiunti per la generazione di elettricità verde, e quelli con un consumo di elettricità superiore ai 100 TWh annui dovranno attivarsi entro il 2030 per un terzo progetto congiunto. Caratteristica di questi progetti, la novità. Non dovranno corrispondere ai progetti di interesse comune Ten-E già adottati dalla Commissione europea per costruire un mercato interno dell’energia più integrato e resiliente e perseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Gli Stati costieri dovranno cooperare per stabilire la quantità di energia eolica offshore da produrre entro il 2050, con traiettorie intermedie al 2030 e al 2040.

Aumentare la quota di rinnovabili nell’industria e nei trasporti

L’impegno dei Paesi ad aumentare la quota di energia rinnovabile utilizzata viene specificato per singoli settori: nel comparto industriale dell’1,9% all’anno; per le reti di teleriscaldamento del 2,3%. Per i trasporti, ciascun Stato membro imporrà ai fornitori di carburante l’obbligo di garantire una riduzione dell’intensità dei gas serra di almeno il 16% entro il 2030 grazie alla quota di combustibili ed elettricità rinnovabili; biocarburanti e biogas prodotti dalle specifiche materie prime dovranno essere almeno lo 0,5% nel 2025 e almeno il 2,2% nel 2030, e i combustibili rinnovabili di origine non biologica almeno il 2,6% nel 2028 e il 5,7% nel 2030. Fanno il loro ingresso anche norme semplificate per accelerare la produzione e la diffusione dell’idrogeno verde.

Ridurre i consumi finali di energia del 40% entro il 2030

Rispetto alla Direttiva sull’efficienza energetica, gli Stati membri si sono impegnati a ridurre di almeno il 40% i consumi finali di energia entro il 2030 e di almeno il 42,5% i consumi di energia primaria, rispetto ai valori del 2007. Ciò corrisponde, rispettivamente, a un taglio di 740 – 960 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio; spetta poi ai singoli Paesi stabilire gli obiettivi vincolanti nazionali con cui raggiungere i target comunitari. Gli obiettivi fissati dalle direttive vengono infatti raggiunti attraverso misure a livello locale, regionale, nazionale ed europeo e in diversi settori come ad esempio la Pubblica Amministrazione, gli edifici, le imprese, e i centri di dati.

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