È entrata in vigore la Direttiva Europea sul Suolo, che istituisce il primo quadro giuridico comune per la valutazione e il monitoraggio dei suoli. Obiettivo: conseguire suoli sani in tutta Europa entro il 2050, garantendone un utilizzo sostenibile. Il degrado del suolo è un problema in tutti i paesi dell’UE. Suoli sani sono essenziali per la produttività agricola.
È entrata in vigore il 16 dicembre la direttiva europea sul monitoraggio del suolo. Un passo fondamentale, secondo Bruxelles, verso suoli più sani e più resilienti, essenziali per la sicurezza alimentare, l’acqua pulita e l’ambiente. Ora gli Stati membri hanno tre anni di tempo per recepire le nuove norme nel diritto nazionale. La legge – che si pone l’obiettivo generale di avere suoli sani in tutta Europa entro il 2050 – punta a combattere l’erosione e la perdita di biodiversità e di materia organica dei suoli dei Paesi dell’Unione, la loro contaminazione e impermeabilizzazione. Si occupa, quindi, anche di gestione dei siti contaminati, attribuendo alla Commissione e agli Stati membri il compito di individuare sia i siti che i contaminanti del suolo, e di effettuare poi analisi e valutazione del rischio.
La direttiva si applica a tutti i suoli
La direttiva si applica a tutti i suoli: foreste, terreni agricoli, aree urbane e altri, fornendo un quadro giuridico per contribuire al raggiungimento di suoli sani entro il 2050; è un impegno per la salute del suolo da concretizzare, dunque, nei prossimi anni. Ed è il risultato di un iter lungo, avviato con l’adozione nel 2021 della Strategia Ue per il suolo per il 2030, che individuava nella mancanza di una normativa specifica dell’UE una delle cause principali del degrado del suolo. Nel 2023, dopo una consultazione pubblica, la Commissione ha adottato la propria proposta di legge sul monitoraggio del suolo.
Almeno il 70% dei suoli europei è in cattive condizioni
La situazione di partenza, quella attuale, non è delle migliori. Bruxelles sottolinea che, secondo i dati disponibili, oltre il 60-70% dei suoli europei è in cattive condizioni e che le ricerche dimostrano che si stanno ulteriormente degradando. In particolare a causa dell’urbanizzazione, dell’intensificazione delle pratiche agricole e dei cambiamenti climatici. “Il degrado del suolo è aggravato dalla gestione non sostenibile del terreno, dalla contaminazione e dallo sfruttamento eccessivo, nonché dagli effetti dei cambiamenti climatici e degli eventi meteorologici estremi” si legge in una nota del Consiglio dell’Unione europea.
In occasione dell’adozione della direttiva, il Consiglio insisteva sul fatto che, nonostante molti atti legislativi e strumenti politici europei fossero pertinenti per la protezione del suolo, mancava un quadro legislativo specifico per il suolo a livello dell’UE come quelli che esistono per altri ecosistemi chiave: acqua, aria e ambiente marino. I suoli degradati sono uno dei principali fattori alla base delle crisi climatiche e della biodiversità e riducono la fornitura di servizi ecosistemici fondamentali. Con un costo per l’Unione europea che la Commissione stima in almeno 50 miliardi di euro all’anno.
Gli elementi principali della Direttiva Europea sul Suolo
Ai sensi della direttiva, gli Stati membri istituiranno sistemi di monitoraggio per valutare le condizioni fisiche, chimiche e biologiche dei suoli nel loro territorio, sulla base di una metodologia comune dell’UE. Riferiranno periodicamente alla Commissione e all’Agenzia europea dell’ambiente in merito alla situazione in termini di salute del suolo, consumo di suolo e siti contaminati, garantendo la disponibilità di dati comparabili in tutta l’UE e la possibilità di intraprendere azioni coordinate per contrastare il degrado del suolo.
La direttiva definisce descrittori del suolo comuni e introduce classi per descrivere la salute del suolo, collegate a valori obiettivo non vincolanti a livello dell’UE e a valori guida nazionali. Richiede agli Stati membri di redigere un elenco pubblico dei siti potenzialmente contaminati entro dieci anni dalla sua entrata in vigore e di affrontare eventuali rischi inaccettabili per la salute umana e l’ambiente. Mentre ci sono 18 mesi dall’entrata in vigore per redigere un elenco indicativo di sostanze emergenti che potrebbero rappresentare un rischio significativo per la salute del suolo, la salute umana o l’ambiente. Tra cui i PFAS (le cosiddette sostanze chimiche eterne), i pesticidi e le microplastiche.
La legge sostiene gli agricoltori e i gestori del suolo per contribuire a migliorare la salute e la resilienza del suolo. Non impone nuovi obblighi ai proprietari terrieri o ai gestori del territorio; obbliga invece i paesi dell’UE ad aiutarli a migliorare la salute e la resilienza del suolo. Gli Stati membri dovranno inoltre valutare regolarmente i costi finanziari che gli agricoltori e i silvicoltori devono sostenere per migliorare la salute e la resilienza del suolo.
Le tappe fissate dalla Direttiva Europea sul Suolo
- Elenco dei contaminanti del suolo: Entro il 17 giugno 2027 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, stabilisce l’elenco indicativo di contaminanti del suolo e lo aggiorna, se del caso, sulla base dei risultati del monitoraggio e della valutazione della salute del suolo (effettuati a norma della direttiva) e alla luce dei progressi scientifici e tecnici. Questo elenco include PFAS, pesticidi e microplastiche.
- Registro dei siti contaminati: Entro il 17 dicembre 2029 gli Stati membri istituiscono e mantengono un registro dei siti potenzialmente contaminati e di quelli contaminati (determinati a norma della direttiva). Il registro è messo a disposizione sotto forma di base di dati territoriali georeferenziati online. Gli Stati membri provvedono affinché i siti potenzialmente contaminati esistenti al 16 dicembre 2025 o prima di tale data siano identificati e debitamente iscritti nel registro entro il 17 dicembre 2035.
- Valutazione della salute del suolo: Gli Stati membri provvedono affinché le valutazioni della salute del suolo siano effettuate ogni sei anni e affinché la prima valutazione della salute del suolo sia effettuata entro il 17 dicembre 2031.
La gestione dei siti contaminati
Alla gestione dei siti contaminati è dedicato il quarto capo della legge, che fissa e definisce un approccio graduale e basato sul rischio. “Gli Stati membri provvedono affinché i rischi per la salute umana e per l’ambiente derivanti da siti potenzialmente contaminati e da siti contaminati siano identificati, gestiti e mantenuti a livelli accettabili, tenendo conto dell’impatto ambientale, sociale ed economico della contaminazione del suolo e delle misure di riduzione del rischio” (ai sensi della direttiva). Fatti salvi eventuali obblighi più rigorosi derivanti dal diritto dell’Unione o nazionale, entro il 17 dicembre 2029, gli Stati membri, definiscono un approccio graduale e basato sul rischio per quanto riguarda:
Individuazione dei siti potenzialmente contaminati (art.14)
Gli Stati membri individuano sistematicamente i siti potenzialmente contaminati sul proprio territorio. Ai fini dell’individuazione dei siti potenzialmente contaminati, gli Stati membri stabiliscono un elenco delle attività potenzialmente contaminanti. Tali attività possono essere ulteriormente classificate o ordinate in base alla priorità in funzione del loro potenziale di provocare una contaminazione del suolo, sulla scorta di prove scientifiche.
Analisi dei siti potenzialmente contaminati (art.15)
Gli Stati membri stabiliscono norme relative ai termini, al contenuto, alla forma e alle priorità delle analisi del suolo. Nel definire le priorità riguardo alle analisi del suolo, gli Stati membri tengono conto dei siti potenzialmente contaminati situati in aree utilizzate per l’estrazione di acqua destinata al consumo umano. Gli Stati membri stabiliscono un elenco degli eventi specifici che fanno scattare un’analisi del suolo.
Valutazione del rischio in funzione del sito e la gestione dei siti contaminati (art.16)
Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana e per l’ambiente derivante dai siti contaminati tenendo conto delle conoscenze scientifiche esistenti, dei pareri delle autorità sanitarie, del principio di precauzione, delle specificità locali e degli usi del suolo attuali e futuri. Per ciascun sito risultato contaminato a seguito di un’analisi a norma dell’articolo 15 o con qualsiasi altro mezzo, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione del rischio in funzione del sito per quanto riguarda l’uso del suolo attuale e pianificato, al fine di determinare se il sito contaminato presenta rischi inaccettabili per la salute umana o per l’ambiente.
Se le informazioni raccolte a norma dell’articolo 15 sono sufficienti per concludere che la contaminazione del suolo non costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente o per concludere che è necessaria una bonifica del suolo, gli Stati membri possono decidere di non effettuare la valutazione del rischio in funzione del sito.
Sulla base dei risultati della valutazione del rischio in funzione del sito o della conclusione che è necessaria una bonifica del suolo, gli Stati membri garantiscono l’adozione e l’attuazione, senza indebito ritardo, delle opportune misure di riduzione del rischio per ridurre i rischi a un livello accettabile per la salute umana e per l’ambiente.





