È arrivato il correttivo al decreto Aree idonee, atteso dall’estate in seguito alla bocciatura del Tar del Lazio. Il governo ha approvato le nuove norme per l’individuazione dei siti idonei all’installazione degli impianti a rinnovabili, limitando la discrezionalità delle Regioni con criteri vincolanti. Via libera all’agrivoltaico purché l’altezza degli impianti garantisca la coesistenza dell’attività di produzione energetica con quella agricola o pastorale.
“Misure urgenti in materia di investimenti e di produzione di energia da fonti rinnovabili”. È qui che sono contenuti i nuovi articoli di legge sulle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il decreto-legge è stato approvato durante il Consiglio dei ministri del 20 novembre, su proposta del ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, del ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Oltre a modificare le norme relative alle modalità di individuazione delle aree idonee, il testo interviene in materia di crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0, al fine di incentivare le imprese che investono in beni strumentali che permettano una riduzione dei consumi energetici.
Il ricorso al Tar contro il Decreto aree idonee
Facciamo un passo indietro. La nuova legge risponde all’obbligo di modificare il decreto Aree idonee del 21 giugno 2024, sancito da una sentenza del Tar del Lazio del 13 maggio 2025, in cui il tribunale dichiarava illegittimo il decreto ministeriale nella parte in cui attribuisce alle Regioni la possibilità di istituire fasce di rispetto fino a 7 chilometri dai beni tutelati. Ma anche per l’assenza di una disciplina transitoria per i procedimenti autorizzativi in corso e per la mancanza di principi e criteri uniformi a livello nazionale per l’individuazione delle aree idonee e non idonee.
Il Tar stabiliva che il governo dovesse non consentire alle Regioni di imporre nelle loro leggi maggiori restrizioni rispetto alla disciplina statale e garantire maggiore omogeneità tra le Regioni. Il ricorso era stato presentato dall’ANEV, Associazione nazionale energia del vento. Anche altre associazioni di categoria e ambientaliste avevano sottolineato e lamentato come il decreto – frutto di un iter travagliato – lasciasse carta bianca alle Regioni nello scegliere le aree idonee e non, insistendo sul rischio di disomogeneità tra le leggi regionali. Il ministero dell’Ambiente e dello sviluppo economico aveva 60 giorni di tempo per adeguare il testo.
Che cosa prevede la nuova legge
Il decreto contenente Misure urgenti in materia di investimenti e di produzione di energia da fonti rinnovabili riprende quanto era nella bozza del DL Energia. Fissa un elenco di siti automaticamente idonei all’installazione di impianti sulla terraferma, allarga le maglie per gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici, stabilisce le aree idonee agli impianti off-shore.
Aree idonee a terra
Tra le aree automaticamente idonee all’installazione di impianti FER, ci sono i siti di repowering, quelli degradati e oggetto di bonifica, le infrastrutture pubbliche.
- I siti di ripotenziamento sono le aree dove sono già installati impianti eolici o fotovoltaici e in cui si realizzano interventi di modifica o ricostruzione, purché la variazione dell’area occupata non sia superiore al 20%. Questa variazione non è consentita per il fotovoltaico a terra in aree agricole.
- Per siti degradati o dismessi si intendono learee oggetto di bonifica (ai sensi del Codice dell’Ambiente DLgs 152/2006), cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, e discariche chiuse o ripristinate.
- Le infrastrutture pubbliche idonee sono siti e impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, dei gestori di infrastrutture ferroviarie e delle società concessionarie autostradali; sono inclusi anche i beni del demanio militare e dello Stato.
Criteri per fotovoltaico, agrivoltaico e biometano
Per il fotovoltaico, sono inoltre idonee le aree agricole racchiuse in un perimetro che disti non più di 350 metri da stabilimenti industriali sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); le aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri; edifici, strutture edificate e relative superfici pertinenziali, aree a destinazione industriale-logistica-direzionale, invasi idrici e laghi di cave dismesse.
L’installazione di impianti agrivoltaici è sempre consentita, anche nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, purché i moduli siano collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.
Per gli impianti di biometano, sono idonee le aree agricole che distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale e aree agricole entro 500 metri da stabilimenti industriali sottoposti ad AIA.
Aree a mare
Per gli Impianti off-shore, le aree idonee includono quelle individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo, le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti due miglia nautiche da esse. Anche i porti sono considerati idonei per impianti eolici fino a 100 MW.
Competenze regionali e criteri vincolanti
Regioni e Province autonome hanno 120 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento per individuare, con propria legge, ulteriori aree idonee, rispettando gli obiettivi di potenza installata al 2030. Per garantire l’omogeneità e la proporzionalità degli interventi, sono stabiliti criteri vincolanti:
- le Regioni non possono prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a rinnovabili;
- per preservare la destinazione agricola, le aree agricole qualificabili come idonee a livello regionale non possono essere inferiori allo 0,8% né superiori al 3% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU);
- per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, il decreto impone fasce di rispetto massime inderogabili dai beni tutelati: una fascia di rispetto massima di tre chilometri per gli impianti eolici e una fascia di rispetto massima di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.
Autorizzazioni
Per facilitare la realizzazione di impianti in aree idonee, il testo stabilisce che se un progetto ricade interamente in un’area idonea, l’autorizzazione paesaggistica sia un parere obbligatorio ma non vincolante. Inoltre, i termini del procedimento di Autorizzazione Unica vengono ridotti di un terzo.





