Dall’1 gennaio è in vigore il CBAM, ovvero una sorta di tassa per l’importazione di beni prodotti con un’alta impronta di carbonio, in chiara logica di dumping. Dopo la prima fase di sperimentazione, che non è andata particolarmente bene, tocca alle produzioni di cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno adeguarvisi.
Con il nuovo anno l’UE mette all’indice l’inquinamento prodotto fuori dai suoi confini. Lo farà imponendo una vera e propria tassa per l’ingresso nel proprio territorio di beni nella cui catena produttiva si è fatto a meno di ridurre le emissioni, risparmiando sui costi, quindi penalizzando le industrie Ue costrette a vincoli più rigidi.
Il primo gennaio è infatti entrato in vigore il CBAM (“Carbon Border Adjustment Mechanism”), ovvero il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere introdotto dal Regolamento (UE) 2023/956. Il provvedimento rappresenta un elemento essenziale del Green Deal europeo, in cui si colloca l’insieme di proposte “Fit for 55” che mirano a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Misura che non è certo vista di buon occhio dal WTO e dall’amministrazione Trump, che la tacciono come una sorta di tassa occulta al commercio mondiale, trascurando del tutto – coerentemente alle politiche finora adottate – i valori socio-ambientali in essa introiettati.
Una tassa per chi inquina oltre i confini dell’UE
Il nuovo tributo ambientale è finalizzato, appunto, a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito Ue non siano annullati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini per le merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono importate nell’Unione europea.
Tributo che rappresenta anche una nuova entrata fiscale destinata al bilancio dell’Unione europea.
Visto che i produttori impiantati nel territorio europeo, a differenza di coloro che invece operano al di fuori dello spazio UE, sono chiamati a coprire le proprie emissioni di CO2 con quote del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE, tramite il sistema ETS (Emission Trading System, il meccanismo CBAM agirà in maniera complementare, in modo da non far perdere competitività alle aziende UE chiamate a nuovi sforzi sul terreno della decarbonizzazione.
Nella logica del legislatore europeo, insomma, questo meccanismo di “aggiustamento” dovrebbe colmare un vulnus pericoloso, spingendo verso l’introduzione di politiche analoghe in altri contesti territoriali. Senza questa misura, infatti, si sarebbe tenuta in piedi una asimmetria regolatoria che avrebbe continuato a incentivare le produzioni ad alta intensità di carbonio nei paesi più permissivi, generando, non solo un peggioramento degli impatti ambientali generali, ma anche una concorrenza sleale ai danni dei produttori europei.
Il meccanismo CBAM
Il meccanismo CBAM, quindi, comporta l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell’ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS), che per il momento riguardano solo cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.
L’importatore dell’UE, dunque, dovrà comprare certificati CBAM per coprire la differenza di prezzo.
Progressivamente il CBAM verrà esteso ad altri prodotti, prima attraverso l’inclusione dei c.d. downstream products (i.e. “prodotti a valle” della produzione delle merci CBAM già identificate, indicati nel Considerando 65 del Reg. (UE) 2023/956 come merci “che potrebbero essere a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”), successivamente comprendendo dal 2030 tutti i beni (prodotti al di fuori dell’UE e importati in UE).
Le due fasi
Il Regolamento viene da una prima fase “transitoria”, iniziata il 1° ottobre 2023 e terminato lo scorso 31 dicembre, periodo in cui non è stato applicato alcun tributo ma che è servito come fase sperimentale, ossia per acquisire informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate. In questa fase propedeutica è iniziata l’attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).
I primi risultati (non brillanti)
I risultati della prima fase non sono stati brillanti. Alla scadenza del termine di presentazione del report relativo al primo trimestre di rendicontazione, ovvero lo scorso 31 gennaio 2024, le autorità nazionali competenti hanno riscontrato numerosi errori, anche formali, nella presentazione sui report nella piattaforma del Registro Transitorio CBAM. Inoltre la gran parte degli operatori hanno presentato gli stessi report con ritardi anche significativi e, soprattutto, hanno esibito valori di default (default values), ovvero di semplice stime. Sebbene, infatti, l’intero sistema ruota intorno all’obbligo di ottenere dal fornitore e, in ultima istanza, dal gestore dell’impianto stabilito in un Paese terzo i dati relativi alle emissioni di gas serra o equivalenti rilasciate nel corso del processo produttivo delle merci CBAM, il Regolamento ammette la possibilità che, fornendo esaustive giustificazioni, supportate da adeguata documentazione, le imprese non dichiarino le effettive emissioni.
Le misure di semplificazione
Per venire incontro alle richieste di una parte del mondo delle imprese, nel settembre scorso il Consiglio dell’UE un regolamento nell’ottica della sua semplificazione, prevedendo una nuova soglia “de minimis”, secondo la quale non saranno soggette alle norme CBAM le importazioni fino a 50 tonnellate l’anno per importatore. Tra gli altri, si prevede che la misura esenterà dal meccanismo CBAM in particolar modo le PMI e le persone fisiche che importano quantità ridotte o trascurabili di merci contemplate dal regolamento CBAM.
Per migliorare la sua applicazione lo stesso regolamento ha inserito altre misure di semplificazione per tutti gli importatori di merci CBAM che riguardano, ad esempio, la procedura di autorizzazione, i processi di raccolta dei dati, il calcolo delle emissioni, le norme in materia di verifica e il calcolo dell’esposizione finanziaria dei dichiaranti CBAM autorizzati. Infine, il regolamento modificato contiene adeguamenti delle disposizioni in materia di sanzioni e delle norme relative ai rappresentanti doganali indiretti.





