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Le rivoluzione dei rifiuti plastici non da imballaggio

rifiuti plastici
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In arrivo nuove regole per la gestione dei rifiuti plastici (e gomma) che non sono imballaggi che affidano ai produttori la responsabilità economica e operativa della raccolta e della loro valorizzazione. L’obiettivo? Far rientrare anche questi scarti nelle filiere del riuso e del riciclo.

Con grande sorpresa della gran parte degli operatori del settore dei rifiuti, il 18 marzo scorso il MASE ha posto in consultazione pubblica lo schema di decreto ministeriale finalizzato a introdurre nel nostro ordinamento un regime di responsabilità estesa del produttore – EPR dall’acronimo inglese, ndaper la filiera dei prodotti plastici non da imballaggio”. 

Un meccanismo di gestione già previsto per gli imballaggi, compresi ovviamente i prodotti in plastica (sarebbe più corretto parlare di plastiche, considerata l’infinita combinazione di polimeri utilizzati dai processi industriali) e in polietilene, così come per altre filiere (apparecchiature elettriche ed elettroniche, pneumatici, olii esausti, pile e batterie), che nella sostanza affida ai produttori/importatori la responsabilità (economico e operativa) della raccolta dei prodotti giunti a fine vita, cioè quando sono precipitati nel girone sbagliato dei rifiuti. 

I principi sono nobili, anche se rimane da capire come nella pratica questi si concretizzeranno, dovendo fare i conti con una miriadi di fattori che dovranno essere in qualche modo governati. 

Ci sarà tempo fino al 17 aprile per segnalare eventuali nodi al ministero.

Le ragioni del DM

Come precisa la stessa Relazione illustrativa al Decreto, infatti, la scelta di intervenire su questa categoria di prodotti risponde a tre esigenze principali, quali:

  • Colmare un vuoto regolatorio rispetto a flussi di rifiuti plastici, non già coperti da regimi EPR settoriali (imballaggi, beni in polietilene, RAEE, veicoli fuori uso, pneumatici fuori uso, pile e accumulatori, beni tessili);
  • Dare concreta attuazione al principio «chi inquina paga» e alla gerarchia dei rifiuti, orientando la progettazione e la gestione del fine vita verso riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero, riducendo il ricorso allo smaltimento;
  • Supportare, in modo coerente con il Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, una transizione industriale verso prodotti plastici più durevoli, riparabili e riciclabili.

Ai produttori si chiede, quindi, di occuparsi anche del fine vita dei prodotti in plastica (non imballaggi) immessi nel mercato esclusivamente “nell’ottica di prevenire e ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla progettazione, dalla produzione e dalla gestione dei prodotti plastici non da imballaggio al termine del loro utilizzo, rafforzando, lungo tutta la catena del valore, la prevenzione della produzione dei rifiuti, la riparazione, la selezione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero”. 

Le finalità sono quindi eminentemente ambientali, non economiche, ribadite in ogni parte del testo, sin dall’art. 1, dove si precisa che il regolamento serve a promuove la sostenibilità della filiera dei prodotti, assicurando che la raccolta, la preparazione per il riutilizzo, il riciclo, il recupero e lo smaltimento dei medesimi diventati rifiuti avvengano secondo la gerarchia dei rifiuti, quindi privilegiando la prevenzione.

Qual è la posta in gioco?

L’obiettivo minimo del Decreto è intercettare e ricondurre nelle filiere del recupero quella percentuale di rifiuti plastici che finora – in assenza di uno schema EPR, si sostiene – finisce inesorabilmente nel sacco nero del rifiuto indifferenziato. E non si tratta di poca cosa, considerando che, sulla base di analisi merceologiche fatte da Ispra (2024), rappresentano, in media, il 16,7% di quanto di quanto non si riesce ancora a differenziare (poco meno di 10 milioni di tonnellate all’anno, per la precisione, 9.668.459 ton.), ovvero qualcosa come 1,6 milioni di tonnellate di scarti all’anno (senza considerare i rifiuti in gomma, di cui non si conoscono i quantitativi reali), che finora non hanno avuto altre opzioni se non la discarica o l’incenerimento.  

Di che materiali si tratta?

L’elenco allegato allo stesso Decreto è vastissimo – comprendendo anche quelli in gomma – anche se il legislatore stesso si premura di precisare di non farlo in maniera esaustiva. Si tratta, per esempio, di prodotti per arredi e complementi d’arredo in plastica (per interni ed esterni), elementi di arredo urbano e attrezzature per spazi pubblici, componenti tecnici e strutturali in plastica per l’edilizia e per impianti civili o industriali, grandi contenitori, vasche e serbatoi in plastica non qualificati come imballaggi, articoli durevoli per agricoltura, giardinaggio e tempo libero e articoli per la pesca e così via.

Le nuove regole, in estrema sintesi

Come accennato, la bozza di DM aperta alla discussione pubblica chiede aiproduttori di prodotti plastici non da imballaggio di raccogliere l’equivalente in peso di quanto immesso nel mercato nell’anno precedente, scegliendo liberamente tra “sistemi individuali” – quindi occupandosene singolarmente, dovendo comunque garantire un sistema capace di operare sull’interno territorio nazionale – oppure tramite “sistemi collettivi” di gestione (Producer Responsibility Organizations – PRO), quindi per il tramite di società consortili costituite dai produttori stessi con l’unica finalità di assolvere all’obbligo della responsabilità estesa del produttore. 

Come avverrà, operativamente, la raccolta? 

Trattandosi di scarti che normalmente rientrano nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani (quindi della privativa), il legislatore stabilisce che i Comuni (oppure gli enti di governo d’ambito laddove esistenti) possono (non devono) attribuire ai produttori l’organizzazione e il finanziamento della raccolta, per il tramite dei propri sistemi di gestione (individuali o collettivi), sulla base di “Accordi di programma” che saranno di volta in volta stipulati (che dovrebbero avere durata almeno quinquennale). 

Quindi i Comuni che finora si sono occupati di garantire il servizio di igiene urbana possono o meno delegare la gestione di questa fascia di rifiuti direttamente ai produttori, i quali si faranno “carico della raccolta, della selezione, dell’avvio a preparazione per il riutilizzo, del riciclaggio, del recupero e dello smaltimento [..]”. Potendosi occupare, i produttori, anche dei rifiuti plastici provenienti dal circuito delle imprese, con riferimento, quindi, ai rifiuti speciali

Comuni avranno due alternative:

  • Continuare a raccogliere queste frazioni di rifiuti come hanno fatto finora, oppure
  • Affidare la gestione ai produttori tramite i rispettivi PRO. 

Le conseguenze di tale scelta saranno economiche, non solo logistiche. Se nel primo caso, i Comuni che continueranno a fare la raccolta – almeno alla luce delle regole abbozzate in questa prima fase – potranno consegnare i rifiuti plastici non imballaggi alle piattaforme predisposte dai produttori/PRO al fine di ottenere i corrispettivi riconosciuti per la loro valorizzazione – sul modello Conai previsto per gli imballaggi, per intenderci –, nel secondo caso, invece, l’intero costo graverà sui produttori. 

In entrambi i casi, le risorse a cui attingere saranno comunque quelle del “contributo ambientale” pagato al momento dell’acquisto dei beni e gestito dai produttori, in massima parte, si può ipotizzare, attraverso “sistemi collettivi” (i cd PRO).

Come si finanzia, quindi, questo nuovo sistema?

Come per tutti gli schemi EPR il finanziamento è affidato al contributo ambientale per la copertura dei costi della raccolta, della selezione, della cernita, della preparazione al riutilizzo, del riciclaggio, del recupero energetico e dello smaltimento, al netto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti e di altri materiali “end of waste” ottenuti dalle operazioni di recupero, nonché da eventuali cauzioni di deposito non reclamate.

In poche parole si tratta di una sorta di tassa sul consumo, essendo un extra prezzo che alla fine si scaricherà, come avviene esattamente con l’IVA, sul prezzo finale. Quindi saranno i cittadini nella loro veste di consumatori a finanziare il nuovo meccanismo, come accade per tutti gli altri schemi EPR

Ai produttori toccherà il compito di usare queste risorse in maniera trasparente per dare gambe al nuovo corso – ecco la vera rivoluzione –, che ha finalità esclusivamente ambientali, sebbene veda nell’efficienza economica uno dei driver sui quali puntare.

Rimanendo sul fronte finanziario, una delle novità più salienti riguarda il fatto che i produttori dovranno garantire le risorse economiche necessarie non solo per “gestire i rifiuti plastici non da imballaggio presenti nei rifiuti residuali da raccolta differenziata” ma anche “per far fronte a tutti i costi di gestione dei rifiuti plastici non da imballaggio dispersi in ambiente terrestre, acquatico e marino”. Una riposta concreta, quindi al terribile littering che sta soffocando soprattutto i nostri mari. E sarebbe il primo caso del genere, come peraltro auspicato dalla Direttiva SUP

Gli obblighi per i produttori

La responsabilità dei produttori abbraccia l’intero ciclo di vita dei prodotti, dovendo provvedere all’ecoprogettazione e alla commercializzazione di prodotti che “non provochino dispersione di componenti e di frammenti in ambiente esterno durante l’utilizzo o la conservazione”, che siano “adatti al riutilizzo, alla riparazione e al riciclaggio, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili”, ovvero impegnandosi concretamente per porre “in essere azioni volte a ridurre al minimo l’impronta ambientale dei prodotti plastici non da imballaggio”, impegnandosi nel fornire ogni genere di informazione utile ai consumatori e così via. 

Sull’eco-progettazione, il riutilizzo e la riparazione, stante la loro importanza, sono dedicati ben due articoli (6 e 7), che chiedono ai fabbricanti impegni concreti per evitare in ogni modo la dispersione in ambiente e per garantire al massimo grado la riparabilità il riutilizzo e il riciclo, in sintonia con quanto già previsto con la Direttiva SUP, che in sostanza ha messo al bando il monouso della plastica. 

I nuovi obiettivi

Altro elemento di novità è la previsione di target sia di raccolta che di riciclo, che saranno periodicamente rivisti (ogni tre anni) e che per il momento sono così stabiliti:

Target di raccolta differenziata (RD)

  • Almeno il 70% in peso, entro il 31 dicembre 2030;
  • Almeno il 75% in peso, entro il 31 dicembre 2035.

Target di riciclaggio

  • Almeno il 55% in peso, entro il 31 dicembre 2030;
  • Almeno il 60% in peso, entro il 31 dicembre 2035.

Il Centro di Coordinamento 

Per provare a dare unitarietà al nuovo sistema si prevede l’istituzione, sulla scorta di quanto accade nel sistema dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) di un Centro di Coordinamento che “coordina le attività dei sistemi di gestione dei produttori su tutto il territorio nazionale, in particolare per quanto riguarda il rapporto con i Comuni e i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, la definizione di standard tecnici di raccolta e conferimento dei rifiuti plastici e il riparto dei costi tra i sistemi”.

Uno dei compiti cruciali del Centro sarà quello di stipulare “un Accordo di programma con l’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e, ove opportuno, con le Regioni e le Autorità d’ambito, per disciplinare le modalità operative di raccolta, conferimento e presa in carico dei rifiuti derivanti dai prodotti in polimeri plastici presso i centri di raccolta comunali e le altre infrastrutture di servizio, nonché i corrispettivi economici riconosciuti ai gestori dei servizi di raccolta (di cui si è accennato).

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