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Criteri minimi ambientali per edilizia e rifiuti: cosa sono e cosa prevedono

Criteri minimi ambientali
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Da dicembre entreranno in vigore i CAM definiti dal MiTe per orientare le scelte di acquisto della Pubblica Amministrazione nel settore dell’edilizia e della gestione dei rifiuti, migliorandone sostenibilità e circolarità.

Dal prossimo mese di dicembre entreranno in vigore i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione ecologica in attuazione del Codice Appalti (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), finalizzati a disciplinare gli acquisti green della Pubblica Amministrazione di beni e servizi relativi alla gestione di rifiuti e agli interventi edilizi. I nuovi CAM trovano fondamento nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione adottato già nel 2008. Si tratta di due diversi regolamenti, accomunati dall’obiettivo di introdurre misure concrete per rendere operativo il Green public procurement (GPP), ossia la spesa pubblica orientata a sostenere la domanda per il mercato della sostenibilità, fissando parametri il più possibile oggettivi e verificabili, al fine di erodere quegli spazi di indeterminatezza che hanno rappresentato l’alibi ideale per relegare il GPP alle buone intenzioni. Gli obiettivi di fondo che i CAM si pongono sono:

  • prevenire la produzione dei rifiuti;
  • massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata;
  • diffondere beni riciclabili e contenenti materiale riciclato;
  • ridurre gli impatti del trasporto, promuovendo il compostaggio di prossimità, ottimizzando i percorsi, promuovendo l’innovazione per i mezzi utilizzati e la loro gestione.

I Criteri Ambientali Minimi in edilizia

I CAM edilizia si applicano per l’affidamento del servizio di progettazione degli interventi edilizi, per l’affidamento della realizzazione dei lavori o per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori. Tra le misure più innovative e sostenibili, la promozione delle demolizioni selettive, necessarie per massimizzare il recupero dei diversi materiali. Nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, “il progetto deve prevedere che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere (scavi esclusi) venga avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero”. Nel caso di demolizione di opere per le quali non sia possibile lo smontaggio e la demolizione selettiva, le frazioni di inerti e rifiuti verranno avviate ad impianti per la produzione di aggregati riciclati. I CAM puntano sulla sostenibilità dei cantieri tout court, che deve essere sostenuta da specifiche prestazioni ambientali, tra cui:

  • l’individuazione di possibili criticità legate all’impatto ambientale nell’area di cantiere e delle misure previste per l’eliminazione o riduzione di eventuali emissioni inquinanti;
  • la definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell’area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora l’area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le misure previste;
  • l’utilizzo efficiente dell’energia.

Infine, tra i criteri premiali per l’affidamento delle gare, la realizzazione di uno studio di Life Cycle Assessment (valutazione ambientale del ciclo di vita) che misuri l’impronta ecologica di ogni processo.

I Criteri Ambientali Minimi nel settore dei rifiuti

Nel settore della gestione dei rifiuti, i CAM diventeranno la bussola per orientare l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; quello di di pulizia, spazzamento e igiene urbana; la fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani; la fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale. In considerazione della complessità della materia, i CAM non costituiscono parte di un capitolato o di un disciplinare da riportare integralmente nella documentazione di gara, perchè devono essere tarati in base alle peculiarità del territorio, considerata l’estrema eterogeneità degli ambiti territoriali in cui vengono espletati i servizi di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana. Peraltro, non tutti i criteri sono sempre applicabili (come nel caso dei rifiuti galleggianti o degli accordi con gli operatori turistici). La stazione appaltante deve dunque far precedere ogni gara da una precisa progettazione e dalla relativa documentazione, al fine di permettere agli offerenti di elaborare un’offerta studiata per quello specifico contesto. I CAM definiti per edilizia e gestione dei rifiuti rappresentano un ulteriore passo sulla strada della sostenibilità, affrontando il tema con una visione olistica non certo scontata e innalzando i target di circolarità. Adesso tocca alla Pubblica Amministrazione fare il passo successivo, dimostrando di essere all’altezza di un compito così ambizioso.

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