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Greenwashing, l’Italia recepisce la Direttiva Ue e prova a voltare pagina

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Con il nuovo provvedimento normativo viene messa al band la pubblicità ingannevole di prodotti fintamente sostenibili, pratica chiamata greenwashing. Dal prossimo mese di settembre, infatti cambiano le regole sulle informazioni contenute nelle etichette dei prodotti in tema di sostenibilità, rafforzando la consapevolezza e la chiarezza nelle scelte di consumo

Anche l’Italia chiude il cerchio nella lotta al greenwashing, ovvero contro le finte scelte ecologiche dei brand usate esclusivamente per fini di marketing e di fidelizzazione. Con il Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 approvato in questi giorni (9 marzo scorso), viene recepita la Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, sulla “responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione”, e si prova a tirare una linea netta di demarcazione rispetto a un passato in cui tutto, ma proprio tutto, aveva finito per assumere apparenze di sostenibilità. Le nuove regole si applicheranno a decorrere dal 27 settembre 2026.

Tra economia, ambiente e greenwashing

Il Decreto, dunque, interviene sulla la disciplina sulle pratiche commerciali sleali, modificando in maniera sostanziosa il “Codice del consumo” (Dlgs 6 settembre 2005, n. 206), stabilendo, tra gli altri, che le imprese non possono più utilizzare “asserzioni ambientali generiche o vaghe” (come amico dell’ambiente, ecologico o green e così via) se non sono supportate da “eccellenze nelle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione” verificate in modo indipendente. 

È un tema ambientale ma anche economico, destinato a colpire, almeno negli intenti dei legislatori, le pratiche sleali e al contempo proteggere le imprese che si impegnano concretamente nelle pratiche di sostenibilità. Chi investe davvero nella transizione ecologica deve essere premiato, chi lo fa solo per finta, invece, dovrebbe essere disincentivato a farlo. 

Come precisato dalla già citata Direttiva, sin dal suo Preambolo, al fine di “contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, sulla base di un livello elevato di protezione dei consumatori e dell’ambiente, e di compiere progressi nella transizione verde, è essenziale che i consumatori possano prendere decisioni di acquisto informate e contribuire in tal modo a modelli di consumo più sostenibili”. Vengono poste nuove regole, insomma, per rafforzare e pesare con criteri finalmente oggettivi il patto di lealtà che si instaura tra chi vende un prodotto e chi lo acquista. La scelta di quest’ultimo, infatti, dovrebbe essere pienamente consapevole e informata, non gravata da asimmetrie informative o, ancora peggio, condizionata dalle ricorrenti trappole del marketing scorretto. 

 Le nuove regole per il commercio 

Secondo le nuove regole, in breve, un’azienda per poter apporre un’etichetta o un’asserzione green su un prodotto, deve rispondere positivamente a questi punti: 

Specificità dell’asserzione

L’affermazione riportata nell’etichetta deve essere specifica e non generica (evitando termini come ecologico o amico dell’ambiente se privi di certificazione), sorretta da dati scientifici, validati, che spiegano, sinteticamente, come e perché il prodotto in oggetto dà un contributo concreto alla decarbonizzazione

Verificabilità indipendente e certificazione del marchio

Oltre a essere supportata da dati scientifici, l’asserzione deve essere verificata da un “organismo terzo indipendente”. Non è possibile, quindi, utilizzare loghi creati autonomamente (ad esempio Qualità Bio Garantita), quindi al di fuori dei sistemi riconosciuti e autorizzati di certificazione di ente terzo. Per dirla in altro modo, il marchio di sostenibilità deve essere basato su un sistema di certificazione approvato o istituito da autorità pubbliche, come l’Ecolabel UE, Made in Green Italy, EPD (Environmental Product Declaration), LCA – Life Cycle Assessment, ReMade oppure marchi di settore, come FSC/PEFC nella filiera del legno.

Informazioni sulla durabilità

Il Decreto fornisce la definizione di durabilità, intesa come “la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale”. In particolare, il prodotto deve includere informazioni chiare sulla sua vita utile prevista, sulla sua riciclabilità e sulla disponibilità di riparazioni. Sono considerate rilevanti anche “le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni”. Viene introdotta in tal senso una specifica “garanzia commerciale di durabilità” con la quale il produttore rimane responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell’arco di tutto il periodo di durata della garanzia commerciale di prevista dal codice del consumo.

Trasparenza dei software per i prodotti digitali

Nella consapevolezza dell’impatto degli aggiornamenti sulla durata effettiva e sulle stesse prestazioni dei dispositivi, si prevede un periodo minimo in cui l’aggiornamento necessario per mantenere le funzionalità dei prodotti digitali è gratuito e garantito. Periodo minimo che il produttore si impegna a comunicare all’acquirente al momento dell’acquisto, “espresso mediante un termine o con riferimento a una data”. 

Le sanzioni per il greenwashing

Affinché il tutto non rimanga solo una mera dichiarazione di principi, sono altresì previste delle sanzioni effettive, fino a un importo massimo di 5 milioni di euro o il 4% del fatturato annuo in caso di infrazioni diffuse a livello Ue. Sanzioni che continuano a trovare posto all’interno del Codice del Consumo all’uopo modificato, dove ne sono state inasprite delle vecchie e introdotte di nuove, pensate proprio per colpire più duramente le pratiche commerciali scorrette, cioè i cosiddetti green claims ingannevoli.

All’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) viene ribadito il compito, già disciplinato dallo stesso Codice (art. 27), di vigilare sul rispetto del decreto, stabilendo delle “sanzioni amministrative e penali”, compresa la confisca “delle cose che servirono o furono destinate a commettere l’illecito” e la possibilità di comminare la sospensione immediata della pubblicità ingannevole o la rimozione delle informazioni false dai prodotti.

I due Allegati 

L’Allegato A (Parte 1) prevede un Avviso Armonizzato sulla Garanzia Legale di Conformità con logo e font già predisposti e scaricabili dal sito della Gazzetta Ufficiale, ovvero la garanzia legale minimi di due anni per i beni venduti nell’Unione Europea, che può essere fatta valere se questi “non funzionano come previsto” e/o “non corrispondono alla descrizione”. La Parte 2, invece, riguarda il formato e il contenuto dell’etichetta armonizzata per la Garanzia Commerciale di Durabilità

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