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Regolamento imballaggi: Bruxelles pubblica le linee guida che chiariscono le norme

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Per facilitare l’applicazione del regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio, al via ad agosto in tutta la Ue, la Commissione europea ha presentato un documento di orientamento per Stati membri e stakeholders. Quali articoli siano da considerarsi imballaggi, restrizioni sugli imballaggi monouso e sull’impiego di PFAS, responsabilità estesa del produttore e diverse altre le questioni di cui il documento spiega l’attuazione pratica.

Il 12 agosto 2026 si applicherà in tutta l’Unione europea il regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR – packaging and packaging waste) entrato in vigore l’11 febbraio 2025. Per questo – o meglio per facilitare l’applicazione uniforme delle nuove norme nell’insieme della UE e semplificare l’adempimento degli obblighi per gli operatori economici e gli Stati membri – la Commissione europea ha pubblicato, il 30 marzo, le linee guida sull’attuazione del PPWR. A chiarire il senso del “documento di orientamento della Commissione” è Jessika Roswall, commissaria per l’ambiente, la resilienza idrica e un’economia circolare competitiva: “Stiamo fornendo ulteriori chiarimenti e sostegno alle imprese, agli Stati membri e alle parti interessate per garantire una transizione agevole verso una catena del valore degli imballaggi più circolare e competitiva”. 

Per un settore degli imballaggi più sostenibile e competitivo

“Incoraggio tutte le parti interessate a avvalersi di queste linee guida e a collaborare per garantire un’attuazione senza intoppi del regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, in modo da poter raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi e creare resilienza sulla base di un’impronta competitiva e sostenibile”, ha aggiunto Roswall. La piena applicazione del regolamento, infatti, secondo la nota del 30 marzo della Commissione, “contribuirà a rendere il settore degli imballaggi più sostenibile e competitivo in tutta l’UE e a rafforzare il mercato unico degli imballaggi attraverso norme comuni”.

Secondo i dati della Commissione, nel 2023 ogni cittadino europeo ha generato, in media, 178 kg di rifiuti di imballaggio; senza un intervento, il totale dei rifiuti di imballaggio potrebbe aumentare ulteriormente del 19% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2018, mentre i rifiuti di plastica potrebbero aumentare fino al 46%. “Allo stesso tempo – riferisce la nota – l’industria degli imballaggi deve far fronte a notevoli oneri amministrativi a causa delle norme nazionali divergenti in materia di imballaggi tra gli Stati membri”.

Il documento di orientamento della Commissione

Il “documento di orientamento della Commissione” chiarisce le norme che richiedono un’ulteriore interpretazione nel quadro del regolamento PPWR e gli ambiti in cui le parti interessate hanno richiesto assistenza. Ad esempio, chiarisce quando un’impresa è considerata fabbricante o produttore, nonché quali articoli sono considerati imballaggi ai sensi del regolamento PPWR. Sono illustrate, inoltre, le restrizioni relative agli imballaggi monouso, l’applicazione della restrizione sulle sostanze PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) negli imballaggi a contatto con gli alimenti e l’applicazione degli obiettivi di riutilizzo; e forniti orientamenti su come applicare la responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi e sull’obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale e di restituzione.

L’attuazione pratica delle nuove norme ha suscitato numerose domande a causa della loro novità e complessità, la comunicazione della Commissione affronta tali questioni, laddove sussiste un evidente margine di discrezionalità giuridica. Per le altre domande ricevute, la direzione generale dell’ambiente (DG ENV) intende pubblicare un documento contenente le domande più frequenti (FAQ), che sarà aggiornato regolarmente”, si legge in premessa dello stesso documento di orientamento. “I commenti e i suggerimenti degli Stati membri sono stati debitamente presi in considerazione e inclusi nel progetto definitivo”.

Il documento di orientamento della Commissione sarà tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’Unione prima di essere adottato formalmente.

Il regolamento imballaggi

In sintesi, il regolamento europeo 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

  • si applica a tutti gli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale o dall’origine; 
  • stabilisce requisiti relativi alla produzione, alla composizione e alla riutilizzabilità o al recupero di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’UE;
  • prevede misure di gestione e prevenzione dei rifiuti di imballaggio.

Obiettivi

Le norme mirano a ridurre al minimo le quantità di imballaggi e di rifiuti generati, riducendo contemporaneamente l’uso di materie prime primarie e promuovendo la transizione verso un’economia circolare. Si punta a

  • rendere tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell’UE riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030;
  • aumentare in modo sicuro l’uso di plastica riciclata negli imballaggi; 
  • diminuire l’uso di materiali vergini negli imballaggi e orientare il settore verso la neutralità climatica entro il 2050.

Normativa

Il PPWR stabilisce una nuova serie di requisiti, in linea con le norme europee sui rifiuti, che coprono l’intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla progettazione del prodotto alla gestione dei rifiuti, tra cui:

  • restrizioni su alcune materie plastiche monouso, come quelle per porzioni individuali o bustine di condimenti e salse;
  • l’obbligo per le attività di ristorazione da asporto di offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori senza costi aggiuntivi;
  • la riduzione al minimo delle sostanze che destano preoccupazione, comprese le restrizioni sui PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti se superano determinate soglie.

Obblighi

Tra gli obblighi previsti, i produttori sono responsabili dell’intero ciclo di vita dei propri imballaggi, compresa la gestione dei rifiuti. La loro responsabilità estesa del produttore deve

  • coprire i costi necessari per la raccolta, la cernita e il riciclaggio;
  • incentivare la progettazione ecocompatibile e la riciclabilità attraverso tariffe differenziate;
  • garantire la trasparenza finanziaria e la rendicontazione.

Gli Stati membri devono

  • ridurre progressivamente la quantità di rifiuti di imballaggio generati pro capite, con obiettivi fissati per il 2030, il 2035 e il 2040;
  • garantire infrastrutture adeguate perla raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio di tutti i rifiuti di imballaggio;
  • raggiungere entro il 2025 un tasso di riciclaggio del 65 % per tutti i rifiuti di imballaggio, che aumenti al 70 % entro il 2030, con obiettivi specifici per i diversi materiali;
  • garantire che entro il 2029 siano istituiti sistemi di restituzione del deposito cauzionale per i contenitori monouso in plastica o metallo destinati alle bevande, a meno che non abbiano già raggiunto un elevato tasso di raccolta differenziata.

Lotta all’eccesso di imballaggi

Più nel dettaglio, le restrizioni sugli imballaggi in plastica monouso introdotte dalle nuove norme riguardano:

  • pellicole o involucri monouso utilizzati per raggruppare i prodotti nei punti vendita al fine di incoraggiare i consumatori ad acquistare più di un prodotto;
  • frutta e verdura preconfezionata di peso inferiore a 1,5 kg;
  • cibi e bevande serviti e consumati all’interno di alberghi, bar e ristoranti;
  • porzioni singole di condimenti, salse, latte in polvere e zucchero;
  • piccoli prodotti cosmetici e da toeletta monouso utilizzati negli alberghi;
  • la maggior parte dei sacchetti di plastica molto leggeri.

I ristoranti e i bar che offrono cibo o bevande da asporto dovranno consentire ai consumatori di portare i propri contenitori per il cibo e le bevande da asporto, senza costi aggiuntivi, entro il 2027; offrire imballaggi riutilizzabili per gli articoli da asporto, senza costi aggiuntivi, entro il 2028.

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