Il 27 settembre entrano in vigore le nuove regole contro le pubblicità ingannevoli costruite su una sostenibilità solo a parole. I produttori sono chiamati a rivedere completamente le policy sulle etichettature, informando il consumatore sull’effettivo livello di sostenibilità di ogni singolo prodotto
Giro di vita nella lotta al greenwashing, ovvero alla sostenibilità strombazzata a parole e tradita nella pratica. Dopo sei mesi di tempo dato agli operatori economici per mettersi in regola, diventa operativo (dal 27 settembre di quest’anno) il Dlgs 20 febbraio 2026, n. 30 sulla “responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione”. Come una sorta di inversione dell’onere della prova, da quella data chiunque immetta nel mercato un prodotto dichiarando di essere sostenibile dovrà dimostrarlo di esserlo e, soprattutto, di esserlo fino a che punto. Quindi non sarà più sufficiente auto-attribuirsi la qualifica di “amico dell’ambiente”, “ecologico” o “green” senza fornire le prove scientificamente validate a sostegno della tesi. In caso contrario, si tratterà di truffe vere e proprie ai danni di chi acquista.
Misura necessaria, giova ricordare, per dare attuazione alla Direttiva (UE) 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition) che chiedeva agli stati membri una stretta seria contro lo tsunami della sostenibilità solo di facciata che ha finito per invadere il mercato negli ultimi anni.
Il Dlgs 20 febbraio 2026, n. 30
Più nel dettaglio, il decreto interviene modificando due pilastri della normativa europea a tutela del consumatore, cioè la Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori e la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, specialmente in termini di informazioni precontrattuali.
Tecnicamente, il decreto modifica il Codice del Consumo (Dlgs 6 settembre 2005, n. 206), vietando “asserzioni ambientali generiche non documentate”, “dichiarazioni su benefici futuri senza piani verificabili”, “etichette di sostenibilità non certificate e l’omissione di informazioni su durabilità e riparabilità”. Le imprese, quindi, sono tenute ad adeguare le proprie comunicazioni e i prodotti in circolazione, correggendo i claim non conformi.
Il decreto, oltre a sanzionare specificamente il greenwashing, vi aggiunge l’obsolescenza programmata, cioè l’omissione di informazioni che inducono il consumatore a sostituire un prodotto prima del necessario e i falsi marchi di sostenibilità, visti come l’esibizione di etichette ambientali che non derivano da sistemi di certificazione accreditati o autorità pubbliche.
L’art. 22 del Codice, che rimane invariato nella sua formulazione originaria, considera “ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. Il nuovo comma 5 ter aggiunge che, quando “il professionista fornisce un servizio di raffronto fra prodotti e comunica al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, dei prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni”.
I due pilastri del decreto: durabilità e riparabilità
In estrema sintesi, i pilastri che reggono il nuovo sforzo regolatorio sono due, ovvero la durabilità e la riparabilità, agendo principalmente sulla prevenzione, quindi sulla riduzione a monte dei rifiuti.
Rispetto alla durabilità, i consumatori devono ricevere informazioni più chiare sulla vita utile prevista dei prodotti e sulla disponibilità di pezzi di ricambio.
Rispetto alla riparabilità, invece, viene introdotto l’obbligo di fornire dettagli sulla facilità di riparazione per contrastare l’obsolescenza precoce dei beni.
In poche parole, chi immette nel mercato non potrà più:
- Utilizzare asserzioni ambientali generiche (es. “rispettoso dell’ambiente”, “verde”, “eco”, “carbon neutral”) senza adeguata documentazione dimostrativa;
- Dichiarare benefici ambientali futuri senza un piano di attuazione chiaro, oggettivo e verificabile;
- Presentare etichette di sostenibilità non certificate da schemi di certificazione riconosciuti o non istituite da autorità pubbliche;
- Omettere informazioni sulla durabilità e riparabilità dei beni (es. non comunicare che un software impedisce la funzionalità di ricambi o accessori);
- Utilizzare claim ambientali che riguardano l’intero prodotto quando in realtà riguardano solo un aspetto specifico
La Circolare del 27 agosto 2026, n. 31671
Vista la portata del provvedimento, che promette di rivoluzionare, si spera in meglio, il modo di come si comunica la sostenibilità nel mercato, per evitare il panico tra gli operatori economici nell’imminenza della sua entrata in vigore il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha emanato la Circolare n. 31671.
La circolare, definita come un atto di prassi amministrativa, chiarisce che:
- Non è previsto il ritiro automatico dei prodotti già fabbricati o immessi sul mercato;
- Le imprese devono comunque adottare, dal 27 settembre, misure ragionevoli e proporzionate per correggere i claim non conformi;
- Possono essere utilizzati, in funzione del caso concreto:
- adesivi o sovra-etichettature;
- informazioni correttive presso il punto vendita;
- aggiornamento del materiale pubblicitario e promozionale;
- correzioni sui siti Internet e sugli altri canali digitali.
Per i beni durevoli, l’adeguamento della confezione può essere effettuato anche al termine del periodo di commercializzazione o della shelf life (durata di conservazione, nda), indicativamente individuata in sei mesi. Questo termine non costituisce una proroga generale: nel periodo transitorio l’impresa deve comunque adottare misure correttive idonee e impedire che il consumatore riceva informazioni ambientali ingannevoli.
La circolare richiama, in particolare, l’esigenza di controllare:
- Claim generici come “verde”, “ecologico”, “sostenibile” o “amico dell’ambiente”;
- Claim riferiti al prodotto o all’attività nel loro complesso quando riguardano soltanto un aspetto specifico;
- Dichiarazioni di neutralità o riduzione delle emissioni fondate sulla sola compensazione;
- Marchi o etichette di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o su un’autorità pubblica;
- Dichiarazioni relative a miglioramenti ambientali futuri prive di obiettivi, impegni, piano attuativo e verifiche adeguate.
Obblighi organizzativi per le aziende
Sul fronte delle imprese, queste per poter essere pienamente compliance alle nuove regole devono:
1. censire i claim presenti su prodotti, imballaggi, pubblicità e canali digitali;
2. verificare la documentazione scientifica e tecnica a loro supporto;
3. rendere i claim specifici, chiari e verificabili;
4. aggiornare tempestivamente le informazioni quando cambiano le circostanze;
5. predisporre evidenze delle verifiche e delle azioni correttive adottate.
Il sistema sanzionatorio
Le sanzioni previste sono essenzialmente volte a garantire che l’informazione precontrattuale sia corretta, obbligando le aziende a essere trasparenti principalmente sul livello di riparabilità (comprendendo la garanzia di supporto tecnico) e sull’aggiornamento del software, finora uno delle chiavi dell’obsolescenza programmata.
L’organo istituzionale che sarà chiamato a vigilare sul rispetto delle nuove regole è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Nel caso venga accertata una pratica scorretta l’Autorità può irrogare sanzioni pecuniarie che, per le violazioni più gravi e diffuse, possono raggiungere cifre molto elevate (fino a diversi milioni di euro o una percentuale del fatturato annuo), oltre all’ordine di ritiro delle merci e all’obbligo di pubblicare rettifiche.





