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Riciclo degli inerti, firmato il restyling delle regole end of waste

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Il 26 giugno scorso il MASE ha firmato il nuovo Decreto end of waste che sostituisce il precedente Dm 152/2022 sui criteri per la produzione di aggregati riciclati, quindi per il loro uso nei cantieri, anche in vista dei lavori finanziati dal PNRR

È ufficiale la firma del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Pichetto Fratin, alla tanto agognata riscrittura del Regolamento di End of waste (n. 152 del 2022) dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), in gergo chiamati inerti. Regolamento che ha stabilito i criteri tassativi, rispettati i quali, cessano di essere qualificati come rifiuti (ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, meglio come Testo Unico Ambientale – TUA), per assurgere al rango privilegiato di materie prime seconde.

Ha espresso grande soddisfazione il vice ministro dell’Ambiente Vannia Gava, secondo la quale si tratterebbe di “una svolta epocale”, grazie a un provvedimento che spalancherebbe le porte all’impiego nei cantieri degli aggregati riciclati. “Questa è sostenibilità giusta e pragmatica – ha ribadito la vice ministro –, che unisce la tutela dell’ambiente al supporto alle imprese e all’economia del Paese”.

Non sono dello stesso avviso, invece, molti operatori e chi da anni lavora su questo tema, abbastanza concordi nel vedere nelle nuove norme, nonostante i netti miglioramenti di questo secondo testo, solo l’ennesimo processo di burocratizzazione del settore, tanto da pregiudicarne, nei fatti, gli sviluppi futuri. A conti fatti, sostengono all’unisono, sarebbe stato meglio non fare nulla, lasciando che fosse il tanto criticato e attempato DM 5 febbraio del 1998 (che disciplina le procedure semplificate di recupero) a fare da cornice legale.

Una vera beffa per un settore, che gestisce ogni anno quasi 79 milioni di tonnellate (Ispra, 2023), quasi la metà del totale dei rifiuti speciali prodotti. Non a caso, rappresentano un flusso oggetto di attento monitoraggio da parte della Commissione Europea che ha fissato, all’articolo 11 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, l’obiettivo, entro il 2020, del 70% di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materia. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione valuterà l’introduzione di obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Le novità dell’end of waste

Ma andiamo con ordine, a partire dai miglioramenti apportati. Intanto, il nuovo provvedimento abroga il vecchio DM 152, che viene riscritto in maniera chirurgica, in gran parte recependo alcune richieste pervenute dagli operatori e dalle associazioni di categoria, in particolare di ANPAR (associazione nazionale dei produttori di aggregati riciclati), che ne aveva addirittura fatto un ricorso al TAR del Lazio nel novembre 2022.

Andando ai punti salienti delle novità introdotte, prima di tutto vengono ammorbidite significativamente le richieste sui test di cessione (analisi per misurare il rilascio di sostanze contaminanti da un rifiuto a contatto con un solvente) e sulla analisi necessarie alla marcatura CE, necessaria per la qualifica di aggregati riciclati, quindi del loro impiego come materiali end of waste (non più rifiuti ma materie prime seconde, in sostanza).

Se il vecchio testo prevedeva un surreale obbligo di analisi per tutti gli aggregati e per ogni loro impiego, il nuovo prevede solo due scale di valori a seconda dell’utilizzo effettivo, come per esempio, nel caso dei limiti sulla matrice solida (Idrocarburi pesanti e Policiclici Aromatici in particolare) differenziati, appunto, in funzione del tipo di utilizzo. Poi, si è previsto un ampliamento significativo dei codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), quindi il novero dei rifiuti inerti che possono diventare materie prime seconde, anche se permangono alcune esclusioni lamentate dalle imprese.

Viene anche previsto l’impiego degli aggregati riciclati nella produzione del cemento, nel confezionamento di calcestruzzi e nella produzione di clinker per cemento, consentendo di poter sostituire in parte l’inerte naturale usato per produrre la polvere di cemento con inerte riciclato.

E ancora, si riduce da 5 anni a un anno il periodo di conservazione dei campioni usati per i test di cessione e, soprattutto, si prevedono limiti molto aumentati per la presenza di cloruri e solfati dai test di cessione, da sempre vera bestia nera per i produttori di aggregati riciclati.

Tutte misure, insomma, considerate determinanti nella transizione ecologica dell’intero settore edilizio, uno dei più impattanti, che è chiamato, anche grazie a queste nuove misure, a un ruolo più incisivo nella corsa verso la decarbonizzazione del nostro sistema produttivo.

Un periodo di monitoraggio

Il testo sarà comunque sottoposto a un periodo di monitoraggio di ventiquattro mesi, termine entro il quale gli stakeholder potranno presentare proposte migliorative al MASE, provando a rimediare, sempre secondo ANPAR, alle ultime evidenti incongruenze contenute nel DM e che rischiano di vanificare il lavoro svolto.

Le critiche

Anche perché le criticità che rimangono sul campo sono diverse. A partire dal fatto che, se il MASE ha accettato di incrementare tutti i limiti dei test di cessione ha però posto una serie di condizioni operative che renderanno, ci spiegano alcuni ingegneri intervistati per questo lavoro, molto più difficile rispetto al passato la produzione di aggregati classificati end of waste.

Per esempio, come ha recentemente spiegato il geologo Luca Grillini, anche nell’ambito di un seminario svolto a Reggio Emilia, “tra le metodologie per la preparazione del campione, seppure senza dichiararlo è evidente come il legislatore abbia inteso assimilare l’aggregato riciclato ad un suolo, ciò rappresenta un errore, sia dal punto di vista concettuale (l’aggregato riciclato è un prodotto da costruzione regolarmente marcato CE), sia dal punto di vista analitico (assenza della matrice fine), in quanto può essere anche un aggregato grosso (40/70 millimetri)”.

Si esclude poi che le terre e rocce da scavo, quando non classificate come sottoprodotto, possano andare a riciclo per essere usate come riempimenti o recuperi ambientali nei siti industriali, che saranno quindi costrette, il più delle volte, ad andare in discarica, con aumenti dei costi, dei trasporti e di gestioni border line se non quando illegali.

Sotto questo aspetto, nemmeno i rifiuti inerti interrati potranno essere recuperati, anche se non viene fornita una esatta definizione di cosa s’intenda con ciò. Esclusione non comprensibile, poiché l’unica ratio dell’intero provvedimento dovrebbe essere quella di consentire il riciclo sulla base delle caratteristi oggettive del rifiuto, non da dove sia stato prelevato. Negli impianti di recupero arrivano invece molti materiali di riporto (con EER170504 o 170904, a seconda della prevalenza della componente lapidea) che sarebbero così destinati ad andare in discarica, uno spreco senza una logica.

Altro nodo riguarda la gestione dei singoli lotti di aggregato riciclato, che non possono superare i 3.000 metri cubi, quantitativo ritenuto dagli operatori troppo esiguo, che depotenzierà le performance degli impianti, quindi dei quantitativi riciclati. Come fa notare nello stesso seminario l’ingegnere Luca Compagnoni, “in un periodo storico in cui gli impianti sono vuoti in alcune province (soprattutto in Emilia Romagna) e il mercato chiede importanti quantitativi di EoW risulta paradossale dover attendere la produzione e la verifica analitica di 3.000 mc di EoW per poterli cedere con grave rischio, quindi, di dover sopportare il rallentamento dei cantieri e l’approvvigionamento da impianti più lontani, con maggiori impatti economici ed ambientali”.

La ragione di tale limite quantitativo sui singoli lotti posto dal MASE sta, evidentemente, in un rafforzato principio di trasparenza sui singoli procedimenti, anche se, parafrasando ancora Grillini, tale necessità di tracciabilità ha un senso solo quando si parla di rifiuti, assai meno nel caso di un prodotto da costruzione certificato CE, “in quanto la responsabilità della commercializzazione di un prodotto ricade esclusivamente in capo al responsabile dell’impianto”.

Ancora, il testo nulla prevede rispetto ai rifiuti prodotti nei piccoli cantieri ed alle regole di accettazione in impianto, problematica assai sentita dalle aziende di recupero in quanto i rifiuti da piccoli cantieri assumono particolare rilevanza come servizio al territorio.

End of waste: uno sforzo insufficiente?

Alla luce di quanto appena detto, appare almeno in parte depotenziato lo sforzo finora sostenuto, dal MASE e dagli operatori del settore, di rilanciare il settore in piena logica di transizione ecologica. Soprattutto sul fronte della certezza e della snellezza nei processi che accompagnano la messa in commercio degli aggregati riciclati. Aggregati che, ricordiamolo ancora una volta, se marcati CE sono conformi alle norme tecniche armonizzate europee per il loro specifico utilizzo e hanno prestazioni dichiarate dal fabbricante nella documentazione tecnica accompagnatoria (DOP – Dichiarazione di Prestazione e etichetta CE) che consente di verificare la rispondenza del materiale alle prestazioni richieste.

Così come occorrerà lavora meglio sul lato dell’offerta, a partire dal Green public procurement (GPP) – cioè dalla spesa pubblica green – e dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il settore delle infrastrutture (cd CAM strade), attualmente ancora in fase di scrittura presso il MASE.

Le difficoltà dei mercati di sbocco degli aggregati riciclati, incentivati e sostenuti dalle politiche pubbliche, oltre all’incertezza normativa vissuta in questi anni e che si manterrà nei prossimi anni sono la ragione principale che ha finora frenato l’innovazione e gli investimenti, con gravi danni economici e ambientali.

Fino a oggi, solo poco più della metà degli inerti riciclati viene effettivamente utilizzato, il resto rimane inutilizzato nei piazzali di molti impianti, ormai saturi. Se non si incentiva l’impiego di questi prodotti, anche nella realizzazione delle opere previste dal PNRR – soprattutto con i citati CAM strade, si rischia di bloccare l’intera filiera, dopo il danno la beffa.

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