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Arriva la riforma europea sulla tutela penale dell’ambiente

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La nuova proposta di Direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente ha l’obiettivo di rendere più efficaci indagini e azione penale e garantire sanzioni dissuasive.

Dal 2020 la Commissione Europea si è messa al lavoro per modificare la Direttiva 99 del 2008 sulla tutela penale dell’ambiente. Il motivo: l’incapacità della Direttiva in vigore di generare effetti concreti nella pratica. “Negli ultimi dieci anni il numero di casi di criminalità ambientale indagati con successo e i cui autori sono stati condannati è rimasto molto basso. Inoltre, i livelli di sanzioni imposte sono stati troppo bassi per risultare dissuasivi e la cooperazione transfrontaliera non è stata attuata in modo sistematico”. È scritto nel prologo della proposta di nuova Direttiva, presentata al Parlamento europeo a metà dicembre 2021.

Le lacune emerse

È interessante leggere quanto emerso dai lavori preparatori della Commissione Europea, che ha condotto attività di consultazione con i vari stakeholder per più di sei mesi, da febbraio a luglio 2021. Nella Relazione ufficiale che accompagna la nuova Direttiva, la Commissione evidenzia notevoli lacune nell’attività di contrasto, in tutti gli Stati membri e a tutti i livelli della catena: dalla polizia, alle procure e gli organi giurisdizionali penali. “Carenze negli Stati membri in termini di risorse, conoscenze specializzate, sensibilizzazione, definizione delle priorità, cooperazione e condivisione delle informazioni, unitamente alla mancanza di strategie nazionali globali per combattere la criminalità ambientale che coinvolgano tutti i livelli della catena di contrasto e un approccio multidisciplinare. Inoltre, la mancanza di coordinamento tra le attività di contrasto amministrative e penali e quelle sanzionatorie spesso ne ostacola l’efficacia”. Altro deficit individuato: la mancanza di dati statistici affidabili, accurati e completi sui procedimenti in materia di criminalità ambientale, che “non solo ha ostacolato la valutazione della Commissione, ma impedisce anche ai responsabili politici nazionali e agli operatori del settore di monitorare l’efficacia delle rispettive misure”.

I nuovi obiettivi

Nessun dubbio. Per i commissari è necessario rivedere le norme, ponendosi nuovi obiettivi. La nuova Direttiva si propone di migliorare l’efficacia delle indagini e dell’azione penale aggiornando l’ambito di applicazione della direttiva e chiarendo le definizioni di reato ambientale; di garantire sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate per la criminalità ambientale; di promuovere le indagini e l’azione penale transfrontaliera; di migliorare il processo decisionale informato in materia di criminalità ambientale tramite una migliore raccolta e diffusione dei dati statistici; di migliorare l’efficacia operativa delle catene nazionali di contrasto per promuovere indagini, azioni penali e sanzioni.

Nuovi ambiti di responsabilità penale

Tra le novità, la previsione di sanzioni penali in relazione alle seguenti categorie di reati:

  • immissione sul mercato di prodotti che provocano danni rilevanti all’ambiente a causa di un uso più ampio degli stessi;
  • violazioni della normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche che causano gravi danni all’ambiente o alla salute umana;
  • riciclaggio illegale delle navi;
  • estrazione illegale di acqua;
  • scarico alla fonte di sostanze inquinanti dalle navi;
  • commercio illegale di legname;
  • gravi violazioni delle norme sull’introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive;
  • grave elusione degli obblighi di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale;
  • produzione, immissione in commercio, importazione, esportazione, uso, emissione o rilascio illegali di gas fluorurati a effetto serra.

Secondo la Commissione le sanzioni finora applicate dagli Stati membri per queste tipologie di reati si sono rivelate insufficienti a garantire il rispetto delle norme in materia di tutela dell’ambiente. Un esempio su tutti, quello del Regolamento europeo sul legno. Tutti gli Stati membri hanno previsto sanzioni per i trasgressori nella legislazione nazionale, ma i tipi di sanzioni e i livelli massimi variano notevolmente da Stato a Stato. Come riporta ancora la Commissione nella stessa Relazione: “sanzioni amministrative e sequestri possono essere inflitti in 23 Stati membri, pene pecuniarie in 16, pene detentive in 17, sospensione del commercio in 15 e altri tipi di sanzioni in 11 Stati membri. Le pene pecuniarie applicabili in caso di violazione del regolamento UE sul legno variano da 50 euro a un importo illimitato”. Le discrepanze tra i regimi sanzionatori degli Stati membri, oltre a non produrre un reale effetto di deterrenza sui comportamenti illegali, comportano rischi di distorsione degli scambi, mettendo in posizione di svantaggio gli operatori che rispettano rigorosamente le regole.

Una nuova definizione di reati e sanzioni

La nuova Direttiva descrive in maniera più dettagliata e attenta le figure di reato, specificando gli elementi che devono essere presi in considerazione in sede di indagine, azione penale e giudizio. Alcuni reati rientrano già nell’attuale Direttiva, altri costituiscono versioni modificate e chiarite di quelli esistenti, alcuni costituiscono nuovi reati tout court. Come il reato di “istigazione, favoreggiamento, nonché complicità e tentativo di commettere un reato”. Rispetto alle sanzioni, sia per le persone fisiche che giuridiche, si stabiliscono per la prima volta pene reclusive minime, come nel caso di reati ambientali che provocano il “decesso o lesioni gravi alle persone”, che comportano almeno dieci anni di reclusione. Si prevede allo stesso tempo l’obbligo di ripristino nei casi espressamente indicati, sanzioni pecuniarie e forme di esclusione (temporanee o permanenti) dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni. Infine, viene introdotta tra i reati la condotta negligente, considerato che “un livello elevato di attenzione è necessaria per lo svolgimento di attività intrinsecamente pericolose a causa dell’uso di materiali e/o processi pericolosi”. È coerente con l’approccio legislativo dell’Unione Europea, impostato su misure preventive e precauzionali.

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