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Emissioni industriali e lotta all’inquinamento ambientale, in arrivo nuove regole

Emissioni
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Il Governo ha approvato il provvedimento normativo che modifica i limiti di emissioni in atmosfera per gli impianti industriali, anche di gestione e trattamento di rifiuti, stabilendo nuove regole in materia autorizzativa e di competenze territoriali, inasprendo le sanzioni per i trasgressori.

Lo scorso 23 giugno, in assoluto uno dei giorni più infuocati del 2026, il Consiglio dei ministri fa un altro passetto in avanti per allinearsi alle misure europee in tema di sostenibilità, approvando il decreto legislativo che dà attuazione sia alla Direttiva (UE) 2024/1785 (che modifica la direttiva 2010/75) relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) che alla Direttiva 1999/31 relativa alle discariche di rifiuti. Non un intervento da poco. 

Il decreto, infatti, rappresenta un aggiornamento organico e dettagliato della normativa italiana sulle emissioni industriali e la gestione delle discariche, in linea con le più recenti direttive europee, nell’ottica di rafforzare la tutela ambientale e sanitaria, promuovere l’innovazione tecnologica e la trasparenza amministrativa. 

In particolare, si prevede il rafforzamento del ruolo delle Regioni nella definizione delle modalità di autorizzazione o registrazione degli allevamenti, nonché delle relative tariffe istruttorie e dei controlli, nel rispetto degli obblighi europei e informativi verso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il testo interviene, inoltre, sul riordino delle procedure autorizzative, sulla disciplina dei profili risarcitori in caso di danno sanitario, sulle competenze degli organismi tecnici e sugli strumenti di coordinamento già previsti dalla normativa vigente.

Contro i trasgressori delle nuove regole è previsto un inasprimento delle sanzioni, con aggravanti in caso di danni all’ambiente e alla salute umana, introducendo anche il diritto al risarcimento nel caso di danni alla salute causati, appunto, da violazioni delle condizioni autorizzative.

Restyling delle definizioni

Nel rivedere in parte il D.Lgs. 152/2006, meglio noto come Testo unico ambientale (TUA), il nuovo provvedimento governativo prevede l’introduzione e l’aggiornamento di alcune definizioni, come ad esempio, su “prestazione ambientale”, “tecniche emergenti”, “unità di bestiame (UBA)”, “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL)” e “livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEPL)”.

Novità rilevanti in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Tra le novità più significative, il provvedimento introduce modifiche di peso in tema di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), stabilendo che entro il 2035, tutte le procedure di autorizzazione dovranno essere digitalizzate e gestite tramite sistemi elettronici. L’AIA deve contenere, tra gli altri, dei “valori limite di prestazione ambientale”, “disposizioni adeguate che definiscono le caratteristiche di un sistema di gestione ambientale”, “opportuni requisiti di controllo del consumo e del riutilizzo di risorse come l’energia, l’acqua e le materie prime” e infine “disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione”. 

Si prevede anche il rafforzamento della Commissione per l’AIA con l’inclusione di esperti in materia di salute e ambiente, così come viene riconosciuta maggiore trasparenza e possibilità di partecipazione del pubblico nelle procedure autorizzative e nei riesami.

Peraltro (art. 33 bis del Dlgs di recepimento), in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione di condizioni autorizzative da parte di installazioni [..] o a seguito di altra violazione [..] le persone danneggiate hanno diritto al risarcimento a carico dalle persone fisiche o giuridiche responsabili, ai sensi dell’articolo 2043 del Codice civile.

Limiti e controlli sulle emissioni

Il decreto stabilisce che l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) deve prevedere valori limite di emissione per le sostanze inquinanti che possono essere emesse in quantità significativa dagli impianti industriali, tenendo conto della natura, pericolosità e potenzialità di trasferimento dell’inquinamento tra aria, acqua e suolo (art. 29-sexies, comma 3). I “valori limite di emissione e di prestazione ambientale devono essere fissati tenendo conto dei livelli più rigorosi ottenibili con le migliori tecniche disponibili (BAT)” scegliendo “i valori più rigorosi ottenibili e mantenibili stabilmente, tenendo conto degli effetti incrociati tra diversi comparti ambientali”. Il gestore dell’impianto, quindi, “deve valutare se sia realisticamente possibile fissare limiti corrispondenti ai valori più rigorosi della gamma BAT-AEL (campo di variazione dei Livelli di Emissione Associati alle Migliori Tecniche Disponibili) e illustrare le migliori prestazioni complessive raggiungibili”. 

Si prevede la possibilità di “deroghe motivate”, ma con “obbligo di valutazione dell’impatto ambientale e sanitario e revisione periodica” e solo se il gestore dimostra che il rispetto dei limiti più rigorosi comporterebbe un impatto ambientale negativo significativo o un impatto economico rilevante, in relazione a specifiche condizioni tecniche o geografiche.

Allo stesso tempo si prevede di rafforzare i controlli sul rispetto dei limiti di emissione, anche tramite laboratori accreditati e ispezioni periodiche. Quindi, in caso di superamento dei limiti, il gestore deve adottare misure correttive immediate e può essere soggetto a sospensione dell’attività e sanzioni amministrative.

Disposizioni speciali per allevamenti di pollame e suini

Tra le misure più importanti, si introducono nuove soglie per “unità bestiame equivalente – UBA” funzionali all’applicazione delle nuove regole sugli allevamenti intensivi. Viene introdotta la possibilità di considerare “più allevamenti come un’unica unità ai fini delle soglie, per evitare elusioni” e anche in questo caso i gestori degli stessi “devono monitorare le emissioni e gestire i residui secondo le migliori tecniche disponibili”.

Principali novità in materia di rifiuti

Ai fini del rilascio della dichiarazione AIA per gli impianti di trattamento dei rifiuti bisognerà fare riferimento, d’ora in avanti, non solo alle emissioni in aria e acqua, ma anche alla prestazione ambientale dell’impianto. L’AIA dovrà contenere specifiche prescrizioni riguardanti la produzione dei rifiuti, il consumo di materie prime, il consumo idrico ed energetico e il riutilizzo delle risorse. Peraltro, entro il 1 luglio 2030 tutti gli impianti soggetti ad AIA dovranno adottare un “Sistema di Gestione Ambientale” che dovrà contemplare anche:

  • Un modello di gestione dei rifiuti;
  • L’utilizzo efficiente delle risorse;
  • Obiettivi ambientali;
  • Monitoraggio continuo delle prestazioni.

Sono riconosciuti equivalenti i sistemi certificati ISO 14001 ed EMAS

Infine, aspetto molto interessante, per la prima volta si prova a coordinare le regole sull’AIA con la disciplina dell’end of waste ai sensi dell’art. 184-ter TUA, ovvero la norma che stabilisce quando un rifiuto, dopo un’operazione di recupero, cessa di essere un rifiuto e diventa un prodotto o una materia prima secondaria. Se finora i due isstituti hanno viaggiato su binari paralleli, con questa modifica, se un impianto AIA produce materiali End of Waste l’autorità competente potrà verificare già durante l’istruttoria come il gestore garantirà la conformità, migliorando la tracciabilità del processo di cessazione della qualifica di rifiuto. In altre parole, l’autorità non controllerà soltanto come viene trattato il rifiuto, ma anche come il gestore dimostra che il materiale in uscita diventerà effettivamente un prodotto e non un rifiuto.

Tempistiche 

Infine, sono previsti periodi transitori per l’adeguamento delle installazioni esistenti alle nuove norme, variabili in base alla tipologia di attività e alle decisioni sulle BAT. Ad esempio, un impianto industriale soggetto ad AIA dovrà:

  • Adeguare il proprio sistema di gestione ambientale entro il 2030;
  • Monitorare e ridurre le emissioni secondo i nuovi limiti BAT-AEL e BAT-AEPL;
  • Predisporre un piano di trasformazione per la decarbonizzazione;
  • Gestire digitalmente le procedure autorizzative;
  • Garantire la trasparenza e la partecipazione pubblica nelle procedure di rinnovo o modifica dell’autorizzazione.

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