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Nuove regole in arrivo per il mercato dell’usato

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Da metà settembre 2023 sarà in vigore il Regolamento che disciplina le attività di preparazione per il riutilizzo, attraverso le quali i prodotti diventati rifiuti possono essere recuperati e rientrare nel mercato dei beni.

Disciplinare una delle attività maggiormente rivolte alla prevenzione dei rifiuti. È questa la finalità del DM 119/23, che entrerà in vigore il prossimo 16 settembre – dopo più di un decennio di attesa – e che disciplinerà l’esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo. Ossia di tutte le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti vengono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento e possono rientrare così nel mercato dei beni, perdendo lo status di rifiuti. L’intervento normativo è stato chiesto a gran voce dagli stessi operatori del settore, per definire in maniera più chiara il perimetro d’azione delle attività propedeutiche al riuso, che in Italia mostra grande vitalità. Nel 2021 il mercato dell’usato ha generato nel nostro Paese un valore economico di 24 miliardi di euro, pari all’1,4% del PIL nazionale, grazie soprattutto all’online, in costante crescita dal 2014, che costituisce quasi il 50% del totale (Osservatorio Second Hand Economy).

Preparazione per il riuso e riuso: che differenze ci sono

Il concetto di preparazione al riutilizzo si distingue dal mero riutilizzo – anche se troppe volte i due lemmi sono impropriamente usati come sinonimi – considerato dal legislatore (TUA, art. 183) come “qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti”. Se, insomma, la preparazione per il riuso ha sempre a che fare con oggetti e/o sostanze classificate come rifiuti, il riuso, al contrario, non tratta rifiuti. Secondo l’art. 3, infatti, le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di trattamento che garantiscono l’ottenimento di prodotti conformi al modello originario. Solo per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono previste regole a parte, in quanto i criteri minimi per verificare l’idoneità sono stabiliti da una norma tecnica di settore (CENELEC 50614:2020).

Preparazione al riutilizzo: cosa prevede il Decreto

La normativa prevede che le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentano di ottenere prodotti, o componenti di prodotti, che rispetto ai prodotti originari:

  • abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti;
  • le medesime caratteristiche merceologiche;
  • gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato (garanzie di sicurezza individuate dalla normativa tecnica di settore).

Si vuole in tal modo scongiurare che sul mercato arrivino prodotti privi di valore o potenzialmente pericolosi.

Ogni singolo prodotto sarà corredato da etichettatura, recante l’indicazione “Prodotto preparato per il riutilizzo” (PPR). Nel caso di prodotti usualmente commercializzati per partite, l’etichettatura potrà essere apposta per singolo lotto imballato. Il provvedimento prevede inoltre, per un lungo elenco di rifiuti, le quantità massime che possono essere sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, con assenze che faranno discutere, come i rifiuti di imballaggio terziari (pallet).

Quali rifiuti sono esclusi dal Decreto sulla preparazione al riutilizzo

Il Decreto specifica le categorie di rifiuti esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento:

  • i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
  • i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e da prodotti fitosanitari;
  • pile, batterie e accumulatori;
  • pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
  • i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
  • i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
  • i veicoli fuori uso.

Trattamento di rifiuti per il riutilizzo: i requisiti richiesti agli operatori  

Il Decreto dispone che le operazioni di preparazione per il riutilizzo rispondano in via generale alla disciplina del Testo Unico Ambientale e garantiscano “la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela dell’ambiente, la qualità dei servizi e dei prodotti ottenuti in conformità alla legislazione vigente”.

Oltre ai requisiti oggettivi, ovvero che i centri di preparazione per il riutilizzo dovranno avere caratteristiche e dotazioni tecniche conformi, dovendo prevedere anche un complesso meccanismo di tracciabilità dei flussi in entrata e in uscita (art. 6), il testo prevede degli inediti requisiti soggettivi, come quello che il gestore (persona fisica o giuridica) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea; di non versare in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; di non aver riportato condanna passata in giudicato o di essere in regola con gli obblighi relativi  al  pagamento  dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, solo per citarne alcuni. Inoltre, gli operatori devono possedere idonea capacità tecnica in relazione alla specifica operazione cui sono preposti, dimostrata mediante il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dallo stesso provvedimento.

Infine, le operazioni di preparazione per il riutilizzo saranno monitorate periodicamente dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), che si avvarrà a tal fine dell’ISPRA, a cui saranno comunicati i dati relativi alla tipologia di rifiuti utilizzati e le relative quantità gestite.

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