Al via le nuove regole che disciplinano in maniera più stringente i movimenti transfrontalieri dei rifiuti, sia all’interno dell’UE che all’esterno dei suoi confini, prevedendo una lunga serie di casistiche, adempimenti e obblighi di ispezioni e controlli.
Lo scorso 21 maggio è entrato in vigore il nuovo Regolamento europeo 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti, che introduce norme molto più rigide lungo tutta la filiera. La norma prevede controlli più severi contro traffici illegali e documentazioni false e un sistema digitale unico europeo per la tracciabilità dal luogo di partenza fino all’impianto di destinazione. Secondo le stime in mano alla Consiglio dell’Unione Europea (riferite al 2020), sarebbe circa 32,7 milioni di tonnellate sono esportate in un anno – un aumento del 75% rispetto al 2004 – mentre 70 milioni di tonnellate sarebbero state commercializzate all’interno dell’UE. La Turchia è di gran lunga la principale destinazione delle esportazioni di rifiuti dell’UE (13,7 milioni di tonnellate), seguita dall’India e dal Regno Unito.
L’obiettivo del Regolamento è, dunque, quello di proteggere l’ambiente e la salute umana, rafforzare il principio di autosufficienza e prossimità, riducendo le esportazioni di rifiuti problematici verso paesi terzi e contemporaneamente favorendo il riciclo e il recupero dentro l’UE. In poche parole, si tratta di regole pensate per prevenire o ridurre qualsiasi danno alla salute o all’ambiente durante il trasporto e il trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione. Oggi nell’UE solo il 46% di tutti i rifiuti è riciclato (dati dell’Agenzia europea dell’ambiente, 2020). Si stima che, a livello mondiale, meno del 20% dei rifiuti venga riciclato, il che dimostra che esiste un elevato potenziale di aumento dei tassi di riciclaggio.
Tecnicamente, il Regolamento incorpora nel diritto dell’Unione europea (Unione) le disposizioni della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e della decisione del Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati per le operazioni di recupero.
I principi generali
Il regolamento, al fine di garantire al massimo la tutela ambientale e sanitaria, chiede ai produttori di rifiuti, notificatori, spedizionieri e altre parti coinvolte nel recupero o nello smaltimento dei rifiuti di applicare buone pratiche ambientali durante l’intero processo per non nuocere alla salute umana. Agli stati membri chiede di ispezionare i locali, le imprese, gli intermediari, i rivenditori, le spedizioni e il materiale trattato; elaborare e applicare piani nazionali di ispezione; imporre sanzioni appropriate in caso di violazioni del regolamento; garantire il coordinamento tra le proprie agenzie preposte all’esecuzione; cooperare con le altre parti contraenti della convenzione di Basilea.
Si chiede anche di creare un gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti per sostenere la cooperazione tra gli Stati membri al fine di prevenire e individuare le spedizioni illecite.
Le norme chiave del Regolamento
Intanto il regolamento si applica alle spedizioni tra gli Stati membri dell’Unione, alle esportazioni e importazioni da e verso paesi terzi e ai rifiuti in transito nel territorio dell’Unione. Naturalmente il Regolamento non si applica alle spedizioni di diverse categorie di rifiuti, come i sottoprodotti di origine animale o i rifiuti radioattivi, contemplati da una normativa comunitaria separata.
Con riferimento alle spedizioni intra UE, quelle destinate allo smaltimento sono vietate come regole generale ma sono consentite se la spedizione è:
- Dichiarate per via elettronica in base alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, contenente condizioni, termini e scadenze specifici: l’allegato I del regolamento stesso fornisce il modulo standard;
- Accompagnate dalla documentazione necessaria con conferma scritta da parte dei paesi di spedizione, di destinazione e di transito prima dell’esportazione;
- Approvate, con o senza condizioni, dalle autorità competenti.
Per le spedizioni invece destinate alla valorizzazione dei rifiuti nell’Unione valgono le seguenti condizioni:
- Quelle elencate nell’allegato IV, considerate pericolose o non in grado di essere recuperate in modo ecologicamente corretto, devono utilizzare la stessa procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte delle spedizioni per lo smaltimento dei rifiuti di cui sopra;
- Quelle che rispettano obblighi generali di informazione meno stringenti se i rifiuti sono identificati come rifiuti verdi di cui agli allegati III, IIIA e IIIB o non superano i 250 kg e sono destinati ad analisi di laboratorio.
Allo stesso tempo, il Regolamento prevede degli obblighi generali di informazione in modo che:
- I rifiuti di recupero possano essere conferiti solo a un impianto legalmente autorizzato;
- Tutte le parti coinvolte nella spedizione devono compilare il modulo informativo di cui all’allegato VIII;
- L’impianto di recupero deve fornire un certificato una volta completato il lavoro.
Sempre nell’ambito delle spedizioni intra Ue sono previste altre regole, tra le più importanti si segnalano le seguenti:
- I rifiuti notificati in una spedizione di recupero o smaltimento non possono essere mischiati con altri rifiuti o sostanze;
- Tutti i documenti devono essere conservati per almeno cinque anni;
- La Commissione europea pubblica le informazioni relative alle spedizioni soggette agli obblighi generali di notifica e di informazione sul suo sito web, con aggiornamenti mensili;
- Vi sono procedure aggiuntive nel caso in cui una spedizione non possa essere completata come previsto o sia illegale;
- Gli Stati membri stabiliscono e applicano le proprie misure di sorveglianza e di controllo, in linea con il regolamento, per i rifiuti trasportati esclusivamente all’interno delle proprie frontiere.
Le esportazioni dall’Unione verso paesi terzi
Vale come principio generale che le esportazioni di rifiuti monouso dall’Unione sono vietate.
Allo stesso tempo queste posso essere autorizzate per i paesi dell’Associazione europea di libero scambio se: sono parte della Convenzione di Basilea; non vietano tali importazioni; rispettano le norme di spedizione interne dell’Unione, con alcune modifiche.
Le esportazioni dall’Unione verso i paesi non membri dell’OCSE di:
- Rifiuti pericolosi e alcuni altri tipi di rifiuti (elencati nell’allegato V), compresa la plastica, sono vietati per il recupero salvo in circostanze eccezionali;
- Rifiuti non pericolosi sono vietati, tranne:
- Per i rifiuti metallici e contenenti metalli soggetti agli obblighi generali di informazione o alle procedure di notifica e autorizzazione preventive scritte;
- Quando un paese può dimostrare che i rifiuti saranno gestiti in modo ecologicamente corretto e richiede l’inclusione nell’elenco delle destinazioni approvate che la Commissione adotterà entro il 21 novembre 2026 e aggiornerà regolarmente.
Altri requisiti stabiliscono che:
- La Commissione controlla le esportazioni di rifiuti dell’Unione, in particolare di plastica, verso i paesi dell’OCSE per il loro impatto ambientale e sanitario e per garantire che non vengano spediti a terze destinazioni;
- Gli esportatori devono dimostrare che i rifiuti saranno gestiti in modo ecologicamente corretto;
- Sono vietate le esportazioni di rifiuti verso l’Antartico e i paesi e territori d’oltremare.
Le Importazioni nell’Unione da paesi terzi
In via generale il Regolamento vieta le importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero, fatta eccezione per:
- Parti contraenti della Convenzione di Basilea;
- Altri paesi con i quali l’Unione o i suoi Stati membri hanno concluso accordi bilaterali o multilaterali;
- Altre aree in situazioni eccezionali, quali crisi, operazioni di mantenimento della pace o guerra;
- Richiede alle autorità competenti dell’Unione di garantire che i rifiuti importati non mettano a rischio la salute umana e siano gestiti in modo ecologicamente corretto.
Infine la riforma introduce il DIWASS (Digital Waste Shipment System), il sistema digitale unico europeo che renderà elettronica la trasmissione e lo scambio di informazioni e documenti relativi alle spedizioni transfrontaliere. Ogni spedizione sarà registrata, monitorata e verificabile quasi in tempo reale dalle autorità competenti dei diversi Paesi. Questo, ovviamente, per tracciare ogni carico e rendere più difficile la falsificazione dei documenti o il traffico illegale di materiali.





