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Il Decreto legge “Agricoltura” pone limiti al fotovoltaico

Il Decreto legge “Agricoltura” pone limiti al fotovoltaico
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Il Decreto legge “Agricoltura” è un provvedimento di vasta portata destinato a far discutere, che affronta anche i rischi sanitari legati alle nuove malattie animali e affida ai carabinieri forestali, transitati alle strette dipendenze del ministero dell’Agricoltura, nuovi compiti ispettivi e di controllo

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 15 maggio scorso, il testo definitivo del Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63, meglio noto come “Agricoltura” per via delle misure previste a sostegno del settore agricolo, pesca e acquacoltura.  Dai sostegni alle imprese agricole alle misure controllo malattie animali, dallo stop al fotovoltaico nei campi al trasferimento dei carabinieri forestali in capo al ministero dell’Agricoltura, passando dai nuovi fondi a favore dell’ex Ilva e a nuove regole per le associazioni venatorie, sono alcuni dei punti salienti del Decreto che porta la firma del ministro Lollobrigida.

Tra le misura che hanno destato maggiore attenzione, oltre all’ennesimo trasferimento del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (Cufaa) dell’Arma dei carabinieri dal Ministero dell’Ambiente e per la sicurezza energetica (Mase) al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), spicca l’art. 5, scritto dopo lungo e serrato confronto tra i due citati ministeri, pensato per stoppare il fotovoltaico nei terreni agricoli.

Il Decreto legge “Agricoltura” pone nuovi limiti al fotovoltaico

D’ora in avanti sarà, infatti, sarà vietato installare impianti fotovoltaici nei terreni agricoli, se non “limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata”.

I nuovi limiti non si applicano, invece, agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti solo nei seguenti casi:

  • In cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate;
  • Porzioni di cave o miniere non suscettibili a ulteriore sfruttamento;
  • Siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
  • Siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali;
  • Aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti;
  • Aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
  • Aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri).

Fanno eccezione, quindi non sono sottoposti ai nuovi vincoli, neanche i progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del PNRR. Per questi ultimi, insomma, nulla cambia.

Pareri opposti

Se il Governo appare abbastanza compatto nel salutare positivamente il Decreto legge “Agricoltura”,, quasi unanime il parere sfavorevole delle associazioni dell’industria di settore, che lamentano un approccio dogmatico, e di Legambiente, che fa notare come sembra che si identifichi nel fotovoltaico l’unico responsabile del consumo di suolo, visto che non si dice una parola sulle responsabilità del settore edilizio e/o industriale. Critico anche il Wwf, che considera il decreto un drammatico freno allo sviluppo delle rinnovabili in Italia, portando un danno anche agli stessi agricoltori.

La portata del decreto è comunque vasta, strutturandosi in 15 articoli e 5 capi, così suddivisi:

  • Il Capo I presenta una serie di interventi volti a fronteggiare la crisi che sta interessando le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Lo scopo è garantire il sostegno finanziario e la sospensione dei pagamenti per le imprese colpite da riduzioni significative del volume d’affari, prevedendo agevolazioni contributive per il personale dipendente del settore agricolo. Si introducono anche misure per il “contrasto alle pratiche commerciali sleali nei mercati agroalimentari”, formulazione abbastanza vaga, che si capirà meglio come e se sarà applicata e, soprattutto, nei confronti di chi.
  • Il Capo II riguarda misure urgenti per contrastare la diffusione di malattie animali come la peste suina africana (PSA), la brucellosi bovina, bufalina ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu. Vengono stabiliti finanziamenti per interventi strutturali e funzionali in biosicurezza fino al 2025, si istituiscono commissari straordinari per coordinare azioni preventive e viene previsto l’impiego delle forze armate e delle organizzazioni di protezione civile.
  • Il Capo III introduce modifiche al codice dell’ordinamento militare per potenziare i controlli nel settore agroalimentare, definendo nuovo obiettivi e nuovi requisiti per i militari coinvolti. È in questo capo che si decide il cambio di casacca dei carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari.
  • Il Capo IV regola invece le guardie venatorie, consentendo alle guardie volontarie di associazioni venatorie, agricole e ambientali riconosciute di ottenere la qualifica di guardia giurata. Delinea, inoltre, misure per contrastare la scarsità idrica e potenziare le infrastrutture e sancisce l’istituisce del Dipartimento per le politiche del mare, assegnandogli funzioni di indirizzo e coordinamento. Si stabiliscono anche le modalità di organizzazione e finanziamento del Dipartimento.
  • Infine, nel Capo V sono presenti misure per le imprese di interesse strategico nazionale, in particolare ex ILVA, prevedendo a garanzia della” continuità operativa degli impianti” un incremento delle risorse fino a 150 milioni di euro.

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